Nella trasmissione dei dati delle vendite effettuate tramite marketplace, i gestori della piattaforma comunicano con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, anche il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre. Si tratta di un'informazione che evidenzia la correlazione esistente con le informazioni sui pagamenti transfrontalieri che i Psp sono tenuti a inviare su base trimestrale, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Il contrasto alle frodi Iva nel commercio elettronico si completa perciò con gli obblighi di comunicazione e conservazione dei dati di pagamento transfrontalieri posti a carico dei Psp secondo le disposizioni inserite nel decreto Iva dal Dlgs 153/2023. Le informazioni dettagliate, quanto a destinatario o beneficiario del pagamento, data, importo e Stato di origine dello stesso, sono infatti utili agli Stati membri per verificare l'esistenza di debiti Iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si considerano avvenute nel rispettivo territorio.
La raccolta e la conservazione delle informazioni sui pagamenti transfrontalieri saranno trasmesse dai Psp alle autorità fiscali locali, le quali le invieranno a loro volta al Cesop (Central electronic system of payment information), il quale è chiamato ad archiviare, aggregare ed analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni in materia di Iva sui pagamenti come trasmesse dagli Stati membri. Saranno così realizzati incroci di dati necessari ad intercettare comportamenti irregolari nell'assolvimento degli obblighi Iva. Tutte le misure sono caratterizzate dal principio di proporzionalità: gli obblighi si applicano infatti solamente se, nel corso di un trimestre civile, un Psp fornisce servizi per più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Il numero viene calcolato in relazione ai servizi per Stato membro e per identificativo. Se il beneficiario possiede però più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario. Allo stesso tempo, le uniche informazioni relative ai consumatori che devono essere conservate riguardano la loro localizzazione.
La conservazione e la trasmissione dei dati dei pagamenti transfrontalieri vengono poste in capo ai Psp elencati all'articolo 1, comma 1, lettera g) del Dlgs 11 del 2010, e cioè agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste italiane, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le Pa statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche.
Il set di informazioni da conservare e inviare comprende il Bic o altro codice identificativo d'azienda del Psp, il nome o la denominazione commerciale del beneficiario, l'Iban o altro identificativo che individui il beneficiario e ne fornisca la localizzazione, i dettagli dei pagamenti transfrontalieri e dei rimborsi, compresi data e ora, importo e valuta, Stato membro di origine del pagamento.