Con un emendamento approvato in sede di legge di conversione del decreto Proroghe è stato prorogato dal 30 settembre al 20 dicembre 2023 il termine per aderire al ravvedimento operoso speciale. Sarà pertanto possibile regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate fino al periodo d'imposta 2021 entro il 20 dicembre in presenza di due condizioni:
a) che il versamento delle somme dovute avvenga in unica soluzione, con esclusione pertanto del pagamento rateizzato;
b) che entro lo stesso termine il contribuente dovrà rimuovere le irregolarità od omissioni.
Possono avvalersi del ravvedimento operoso speciale la generalità dei contribuenti, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in relazione alle violazioni, commesse in materia di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE
Il ravvedimento operoso speciale, disciplinato dall'articolo 1, commi da 173 a 178, legge 197/2022 è lo strumento per sanare le violazioni commesse sino al 31 dicembre 2021 riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti come previsto dai commi 174 e 175 dell'articolo 1 della legge 197/2022.
Il termine iniziale entro cui poter usufruire dell'istituto era stato stabilito al 31 marzo 2023 per poi slittare al 30 settembre 2023 ed infine è stato prorogato al 20 dicembre 2023.
Il pagamento delle somme avviene con modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti dalla risoluzione 6/E del 14 febbraio 2023.
Trattasi di una speciale forma di ravvedimento operoso circoscritta alle violazioni riguardanti le dichiarazioni su tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate. Per quanto non previsto dai commi citati in precedenza è comunque possibile applicare i principi enunciati da prassi e giurisprudenza sull'ordinario ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 Dlgs 472/1997 in quanto confermato dalla circolare 2/E/2023.
La principale differenza rispettto al ravvedimento "ordinario" consiste nella riduzione delle sanzioni che è fissata a 1/18 del minimo. Per i ravvedimenti effettuati entro il 30 settembre 2023 vi è anche la possibilità di effettuare il pagamento rateale (segnatamente otto rate trimestrali).
Il ravvedimento operoso speciale consente quindi al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell'applicazione della legge fiscale. Questa forma di sanatoria preventiva e spontanea è però circoscritta a determinate casistiche.
Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni "riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti" con la regolarizzazione delle violazioni "sostanziali" dichiarative e delle violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorite dalla regolarizzazione della dichiarazione.
Rientrano quindi nel ravvedimento speciale le violazioni riguardanti le annualità d'imposta dal 2016 (modelli Redditi, Irap, 770, Iva 2017) al 2021.
In base al dato normativo la preclusione all'effettuazione del ravvedimento, deriva dalla notifica dell'avviso di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito d'imposta, della cartella di pagamento e della comunicazione bonaria inerente al controllo formale.
L'AMBITO APPLICATIVO
Secondo il dettato della norma e le indicazioni della circolre 2/E/2023 risultano ravvedibili le violazioni che, nel contempo:
- riguardano le dichiarazioni;
- riguardano i tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate.
Pertanto non possono essere ravvedibili, a queste speciali condizioni, tutte le violazioni dichiarative gestite da altri enti impositori (es. enti locali).
Il ravvedimento speciale è limitato alle violazioni che riguardano "le dichiarazioni" e deve trattarsi di "violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173". Ne consegue che non vi rientrano gli omessi versamenti di imposte dichiarate (e le altre violazioni emergenti da liquidazione automatica) sugli anni 2019, 2020, 2021 e le omesse/tardive comunicazioni che si assolvono all'interno della dichiarazione (liquidazione Iva).
Il ravvedimento speciale poi concerne espressamente le violazioni riguardanti le dichiarazioni "validamente presentate". Pertanto non possono essere sanate le omesse dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap e del sostituto di imposta e le dichiarazioni presentante con ritardo superiore ai 90 giorni che, come tali, si considerano nulle.
L'articolo 1, comma 176, della legge 197/2022 prevede "La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato". Quindi non vi rientrano le violazioni disciplinate dall'articolo 5 del Dl 167/1990 in tema di monitoraggio fiscale, in breve l'omessa e/o infedele compilazione del quadro RW.
SI PERFEZIONA CON VERSAMENTO UNICO
Con la proroga introdotta si permette il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione (imposta, interessi e sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo) entro il 20 dicembre 2023, tramite il modello F24, nel quale bisogna indicare i codici tributo che sono stati individuati dalla citata risoluzione 6/E. Deve altresì essere rimossa l'irregolarità sia dichiarativa che prodromica.
L'emendamento stabilisce, quale principale differenza con il ravvedimento previsto dalla legge di Bilancio 2023, che il nuovo termine del 20 dicembre 2023, comporta l'obbligo di versare le somme dovute in un'unica soluzione (non è, quindi, più ammesso il versamento rateale).
Non essendo espressamente vietato dalla norma, è possibile avvalersi dell'istituto della compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997), che è ammesso dalle regole ordinarie del ravvedimento operoso.
Con il nuovo testo normativo i contribuenti avranno pertanto più tempo per ravvedersi con un limite in quanto tutte le somme andranno pagate entro il 20 dicembre non essendo possibile usufruire della dilazione.
Gli effetti della proroga dovrebbero riguardare soprattutto i contribuenti che vogliono sanare errori procedurali commessi con il precedente ravvedimento speciale.
Infatti, oltre a coloro i quali non aveva utilizzato la scadenza del 30 settembre e che pertanto potranno presentare la dichiarazione integrativa e pagare il dovuto entro il 20 dicembre, la norma apre una nuova finestra:
- per chi ha trasmesso la dichiarazione integrativa al 30 settembre ma non ha versato la prima rata. In tal caso dovrà pagare tutte le somme entro il 20 dicembre;
- per chi ha pagato la prima rata nei termini ma non ha inviato la dichiarazione integrativa. In tal caso dovrà presentarla entro il 20 dicembre e pagare tutte le somme restanti entro il 20 dicembre;
- o ancora per chi ha pagato la prima rata tardivamente che potrà, entro la scadenza del 20 dicembre, versare l'intero debito restante.