No alla somma delle sanzioni per l'importazione di più articoli

No alla somma delle sanzioni per l'importazione di più articoli

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

L'Agenzia con una circolare ispirata alla proporzionalità supera la precedente prassi. Vale il cumulo giuridico: pena più grave aumentata da un quarto al doppio.

Per le dichiarazioni doganali di importazione recanti più articoli, il trattamento sanzionatorio non può eccedere la misura dettata dal principio di proporzionalità e non possono essere applicate tante sanzioni quanti sono gli articoli. Capita spesso che con una sola bolla doganale possano essere dichiarate varie merci, da distinguere per varietà dei relativi elementi fondamentali dell'accertamento (qualità, quantità, origine o valore). In caso di revisione dell'accertamento operata dall'Ufficio, però, l'agenzia delle Dogane ha tradizionalmente trattato ogni singolo come una distinta dichiarazione, per l'effetto procedendo al recupero (o al rimborso) dei diritti doganali e di confine; allo stesso modo, in ciò confortato da prassi interna risalente al 2015, l'Agenzia ha comminato le relative sanzioni. 

Questo comportamento era dettato dal fatto che la disciplina doganale precisava che, in caso di più singoli, questi sono considerati una "dichiarazione separata" e che la possibilità di cumulare tutti gli articoli in una sola bolla fosse una facoltà per gli importatori, ma non un obbligo.

Tuttavia, questo approccio ha dato nel tempo spazio a comportamenti sanzionatori abnormi, se non illegittimi per violazione, per lo meno, del principio di proporzionalità di cui all'articolo 42 del Codice doganale UE.

Emblematico è il caso di una bolla con due singoli, che generano uno un rimborso per euro 5.000 ed un altro un debito per euro 5.000: saldo zero per l'erario e sanzione per euro 30.000, come vuole l'articolo 303 del Testo Unico delle leggi doganali. Questa conclusione, stigmatizzata dalla migliore giurisprudenza e, da ultimo, dalla Cassazione (25509/20) è ora risolta dalla circolare 25/2023 he, finalmente, supera la precedente prassi per meritoriamente razionalizzare il sistema sanzionatorio da applicare nei casi della specie. Si tratta di un ulteriore documento, tra i recenti, emanato nella logica dell'uniformità e dell'ausilio agli operatori.

L'approccio è pragmatico - forse giuridicamente da approfondire - ma senz'altro di miglior favore per le imprese. Per la Dogana, infatti, "in presenza di una dichiarazione cumulativa occorre, in primo luogo, verificare se il valore complessivo dei dazi evasi con riguardo a tutti i singoli che compongono la dichiarazione doganale superi o meno il 5% dei dazi dichiarati (profilo genetico)". Ciò posto, si prosegue così: "Una volta effettuata tale verifica, se il valore complessivamente accertato risulta inferiore al 5% rispetto a quello originariamente dichiarato, si applica la sanzione prevista dall'art. 303, comma 1 del T.U.L.D." (103 euro); "qualora, invece, il valore complessivo accertato risulti essere superiore al 5% rispetto a quanto originariamente dichiarato, si applica la sanzione come indicata al comma 3 del medesimo articolo 303" (sistema a scaglioni). In entrambi i casi, sono individuate tante violazioni quanti i singoli che hanno concorso a determinare l'eccedenza e deve essere irrrogata una sola sanzione, la più grave aumentata da un quarto al doppio, nel rispetto della regola del cumulo giuridico di cui all'articolo 12, comma 1, del Dlgs 472 del 1997 (o, se più favorevole, il cumulo materiale). Interessante l'apertura al cumulo, che a questo punto, in linea con l'articolo 222 del regolamento 2447/15, si dovrà insistere nel far valere anche in caso di operazioni doganali distinte, recanti la medesima irregolarità.

Studio Santacroce & Partners

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