Emissione della nota di variazione per i fallimenti avviati prima del 26 maggio 2021, possibile solo alla chiusura degli eventuali giudizi pendenti, in quanto è da quel momento che si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori.
La risposta a interpello 471/2023 delle Entrate torna sul tema della emissione delle note di variazione, relativamente ad un'ipotesi di procedura fallimentare avviata prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 26 del decreto Iva, per la quale l'Istante ha ricevuto la comunicazione di chiusura del fallimento da parte del Tribunale nel corso del 2023; chiusura che, tuttavia, avviene in "pendenza di giudizi" in forza dell'articolo 118, comma 2 della legge fallimentare. L'istante ritiene possibile emettere la nota di variazione a seguito della comunicazione di chiusura del fallimento e nell'eventualità che alla conclusione dei giudizi pendenti, dal progetto di ripartizione supplementare possa discendere un importo a favore della Società, la medesima provvederà ad emettere nota di debito per tale importo. L'agenzia delle Entrate non concorda con la soluzione prospettata.
Ciò in quanto, come chiarito dalla circolare 77/E/2000, nelle ipotesi di procedure fallimentari, l'articolo 26, comma 2, del decreto Iva, ante modifica, prevedeva la possibilità di procedere con l'emissione della nota di variazione quando il soddisfacimento del creditore, attraverso l'esecuzione collettiva sul patrimonio dell'imprenditore viene meno in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo.
Il verificarsi di tale evento postula da un lato l'acclarata insolvenza dell'importo fatturato e l'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, dall'altro la necessaria partecipazione del creditore al concorso. Il medesimo documento di prassi ha precisato altresì che nel fallimento, al fine di individuare l'infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.
Trattandosi di procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021, non può che trovare applicazione il precedente disposto dell'articolo 26 del decreto Iva che, fissando il dies a quo per l'emissione delle note di variazione in diminuzione al momento in cui si ha la certezza dell'infruttuosità della procedura concorsuale nell'ipotesi di chiusura del fallimento "in pendenza di giudizi", richiede di attendere il termine dei predetti giudizi e l'esecutività dell'eventuae piano supplementare di riparto.