Ravvedimento speciale anche per l'indebita compensazione

Ravvedimento speciale anche per l'indebita compensazione

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

Si allargano le maglie del ravvedimento speciale che potrà essere utilizzato anche per regolarizzare l'indebita compensazione di crediti. La risoluzione 67/E/2023 delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi all'ambito di applicazione del ravvedimento operoso speciale confermando che è regolarizzabile l'indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, mediante rimozione della violazione e versamento delle relative sanzioni (ex articolo 13, commi 4 e 5, Dlgs. 471/1997) ridotte a 1/18 del minimo editale. 

I chiarimenti sono importanti in vista della scadenza del termine per usufruire del ravvedimento speciale (articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 197/2022) che è stata posticipata dal 30 settembre al 20 dicembre 2023.

L'istituto consente di regolarizzare gli errori commessi sulle dichiarazioni validamente presentate sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 con la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e il debito dilazionabile in 8 rate (31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre del 2023 e 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre del 2024). Con la proroga al 20 dicembre i contribuenti avranno più tempo per ravvedersi con un limite in quanto tutte le somme andranno pagate in un'unica soluzione (appunto il 20 dicembre) non essendo possibile usufruire della dilazione. 

L'agenzia delle Entrate con la risoluzione 67/E/2023, seguendo i chiarimenti introdotti dalla norma di interpretazione autentica (articolo 21 del Dl 34/2023), indica quali sono le condizioni in presenza delle quali è possbile regolarizzare l'indebita compensazione dei crediti. 

In primo luogo la dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta in cui i crediti utilizzati sono stati esposti per la prima volta nel campo di riferimento deve essere stata validamente presentata e deve fare riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti. 

In secondo luogo è necessario avere riguardo al momento in cui i crediti d'imposta sono stati effettivamente utilizzati in compensazione con la conseguenza che sono regolarizzabili con il ravvedimento speciale solo le indebite compensazioni eseguite entro il 31 dicembre 2021.

Tutte le compensazioni successive devono invece essere regolarizzate tramite il ravvedimento ordinario, sebbene detti crediti siano stati esposti nella dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 o una delle dichiarazioni annuali precedenti. 

Quindi ciò che rileva è il momento "commissivo" della violazione sostanziale che coincide con l'utilizzo in compensazione del credito non spettante o inesistente e non quello in cui il credito è stato esposto. 

Studio Santacroce & Partners

 

 

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