Navigazione in acque Ue, dal 2024 esenzioni ridotte sui carburanti

Navigazione in acque Ue, dal 2024 esenzioni ridotte sui carburanti

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

Per le forniture di carburanti alle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie, sono state finalmente pubblicate le attese modifiche al Dm 225/2015 di allineamento della disciplina nazionale agli indirizzi della Corte Ue. Il decreto Mef 171/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 280 del 30 novembre innova infatti, dal 1° gennaio 2024, molteplici aspetti della disciplina delle forniture di prodotti energetici in esenzione da accisa destinati ora, in senso più restrittivo e chiaro, solo a puntuali specifiche ipotesi dove l'uso finale ha connotazione strettamente commerciale (di base, trasporto merci e passeggeri).

Tra le modifiche va anche rilevato il tema Gnl (gas naturale liquefatto), non previsto dal precedente decreto e ora espressamente, diffusamente e peculiarmente incluso tra i prodotti agevolabili, negli stretti termini procedurali previsti dal nuovo intervento normativo.

Ma la grande novità, come evidenziato all'inizio, attiene, tuttavia, al recepimento della giurisprudenza Ue (causa C-341/20), con l'effetto di escludere da ora in avanti tutti i servizi di noleggio imbarcazioni per i servizi di charter. Con l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 1, la scrittura di tale articolo e l'innesto del successivo artiolo 6bis, si realizzano le maggiori novità. L'esenzione in parola, infatti, non è applicata ai carburanti o agli oli lubrificanti impiegati in imbarcazioni, incluse quelle private da diporto, usate dal proprietario o da altro soggetto utilizzatore delle stesse in virtù di un contratto di noleggio, locazione o di qualsiasi altro titolo oneroso. Questo significa che dovranno essere riconsiderate le forniture che, prima, con meri contratti di noleggio, erano legittimate, come quelle tipiche dei servizi estivi, ora da riparametrare verso nuove forme contrattuali. 

Si ritiene che la norma abbia una forte portata innovativa e, pertanto, non possa che valere pro futuro, presentandosi incentrata sul concetto di uso finale dei beni. 

Non a caso, è lo stesso articolo 1, comma 2, anch'esso modificato, a presentare il paradigma dell'esenzione destinata, restrittivamente, agli impieghi dei carburanti esenti per la navigazione nonché degli oli lubrificanti esenti. Viene chiarito, infatti, che la stessa esenzione è applicata ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresi il trasporto passeggeri e merci e la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti. Le imbarcazioni rifornite con carburanti esenti per la navigazione e oli lubrificanti esenti sono utilizzate in via "esclusiva e direttamente" per lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'esenzione. 

Esistono tuttavia ulteriori spazi di apertura, visto che il Mef congegna altresì un meccanismo riservato agli usi ulteriori e diversi da quelli di cui sopra, basato su un sistema di dichiarazione e di preventiva identificazione degli operatori, che in termini applicativi è tutto a scrivere nel prossimo futuro. 

Studio Santacroce&Partners

 

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