Entro il 15 dicembre 2023 possibile il ravvedimento operoso speciale per le violazioni di omessa o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici commesse tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023: nessuna modifica o integrazione è stata infatti apportata all'articolo 4 del decreto legge energia e fisco n. 131 del 29 settembre 2023 in sede di conversione in legge n. 169 del 27 novembre scorso.
Pertanto, i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati possono ravvedersi anche quando hanno ricevuto un verbale o un processo verbale di contestazione entro il 31 ottobre 2023. In altri termini la semplice constatazione dei fatti contestati, e quindi ad esempio l'evidenza di una mancata certificazione di un corrispettivo, non esclude pertanto il ricorso al ravvedimento operoso. La novità introdotta dall'articolo 4 risiede proprio nel dettare una deroga alla disciplina ordinaria che, solitamente, esclude appunto la possibilità di ravvedersi in via ordinaria quando sia stato ricevuto un verbale o un Pvc. Il ravvedimento speciale permette invece, nonostante l'avvenuta constatazione della violazione, di sanarla con riduzione ad un quinto delle sanzioni oggetto di verbale. In mancanza di constatazione restano invece applicabili le regole in tema di ravvedimento operoso ordinario e le relative riduzioni delle sanzioni parametrate al tempo trascorso rispetto alla violazione o all'omissione. Il ravvedimento è invece precluso se, alla data del suo perfezionamento, è stato già notificato un atto di contestazione o un avviso di accertamento. Se invece si è ricevuto un atto di contestazione o un avviso di accertamento si può procedere o impugnando l'atto ovvero avvalendosi della definizione agevolata e versando quindi, entro il termine per l'impugnazione dell'atto di recupero, gli importi in contestazione con riduzione delle sanzioni ad un terzo dell'irrogato.
VIOLAZIONI E SANZIONI RIDOTTE
I comportamenti che possono essere regolarizzati entro il prossimo 15 dicembre, nonostante la constatazione, sono innanzitutto quelli della omessa o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi: la sanzione ordinariamente irrogabile è pari al novanta per cento dell'imposta con un minimo di cinquecento euro per operazione. A tale comportamento omissivo o errato segue quello di dichiarazione IVA infedele, ordinariamente sanzionato con un importo tra il novanta ed il centottanta per cento dell'imposta.
L'omesso versamento dell'IVA periodica risulta assorbito dall'infedele dichiarazione, mentre sarà sanzionata l'omessa o infedele LiPe con un importo da cinquecento a duemila euro.
REGOLARIZZAZIONE
Entro il prossimo 15 dicembre si può quini ricorrere al ravvedimento ordinario speciale versando le sanzioni, risultanti da verbale o da processo verbale di constatazione, nella misura ridotta di un quinto rispetto al minimo edittale.
Non è richiesta comunque l'emissione o la trasmissione del corrispettivo omesso o infedele: in questo senso anche le comunicazioni di anomalia già trasmesse dall'Agenzia delle entrate con finalità di compliance. L'eventuale regolarizzazione non concorrerà comunque al computo delle quattro distinte violazioni per l'irrogazione delle sanzioni accessione di sospensione della licenza o dell'esercizio dell'attività commerciale. Altrimenti, se non si è ricevuto un atto di costatazione, si potrà comunque procedere con il ravvedimento operoso, anche per il periodo precedente al 1° gennaio 2022 e successivo al 30 giugno 2023, beneficiando, anche in queste ipotesi, della riduzione del trattamento sanzionatorio con valori che vanno tuttavia da un decimo ad un sesto del minimo in ragione del periodo intercorso tra la violazione stessa e il perfezionamento del ravvedimento.