Con la risposta a interpello 475/2023, l'agenzia delle Entrate ha riconosciuto che è utilizzabile il ravvedimento operoso speciale per regolarizzare la presentazione, oltre i 90 giorni dalla presentazione delle dichiarazioni annuali, della garanzia richiesta per legittimare le compensazioni eseguite nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo. Purché, naturalmente, sia versata la sanzione, in misura ridotta a 1/18 (articolo 13, comma 6, del Dlgs 471/1997).
Con il quesito proposto una società con sede in Germania aveva evidenziato di partecipare, in qualità di controllante, insieme ad altra società italiana alla liquidazione Iva di gruppo. Aveva altresì rilevato che era intenzione della stessa presentare tardivamente, essendo decorsi oltre 90 giorni dalla presentazioe delle singole dichiarazione Iva annuali, le necessarie garanzie patrimoniali sul credito nell'ambito dell'Iva di gruppo. A tal fine riteneva corretto poter regolarizzare la propria posizione usufruendo del ravvedimento operoso speciale (utilizzabile sino al 20 dicembre 2023) trattandosi di una violazione che "potenzialmente" riguardava la dichiarazione avendo, la prestazione della garanzia, natura costitutiva ai fini delle compensazione del saldo della liquidazione Iva di gruppo.
L'agenzia delle Entrate, dopo aver ricostruito l'istituto del ravvedimento speciale e dopo aver richiamato la risoluzione 67/2023, ha confermato la possibilità di regolarizzare la violazione presentando tardivamente la garanzia e versando la sanzione ridotta a 1/18 purché le relative dichiarazioni annuali Iva relative ai periodi d'imposta in argomento siano state validamente presentate.
