Chirurgia estetica, sì all'esenzione se le prestazioni sono terapeutiche

Chirurgia estetica, sì all'esenzione se le prestazioni sono terapeutiche

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Di Santacroce Benedetto, Bellieni Carla

Sugli integratori, qualunque sia la forma di commercializzazione, sia liquida sia solida, si applica l'aliquota ridotta del 10%.

Con due interventi mirati, contenuti nel decreto Anticipi, aggiunti in sede di conversione, il legislatore fornisce delle importanti risposte sia in tema di esenzione Iva applicata alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica sia in tema di applicazione dell'aliquota ridotta del 10% per gli integratori alimentari quale ne sia la forma di commercializzazione.

L'intento del legislatore è orientare l'attività di accertamento in corso e di definire in modo più chiaro le regole per l'applicazione delle due agevolazioni Iva.

CHIRURGIA ESTETICA

L'esenzione Iva per le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica si applica solo a condizione che le finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

Questo il nuovo "regime condizionato" che il primo comma dell'articolo 4-quater del decreto Anticipi (Dl 145/2023) stabilisce per le prestazioni di chirurgia estetica a decorrere dall'entrata in vigore della norma. L'esenzione Iva per le prestazioni sanitarie che la nuova norma va a modificare è prevista all'articolo 10, primo comma, n.18), Dpr 633/1972.

La norma interviene sulle prestazioni di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute o a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicologica del paziente e condiziona l'applicabilità dell'esenzione alla circostanza che queste finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. 

La disposizione è finalizzata a superare, con una norma espressa e di rango primario, le accese questioni interpretative sorte sull'applicazione dell'Iva alle prestazioni di chirurgia estetica alla luce della giurisprudenza anche unionale e dei documenti di prassi con cui l'Amministrazione fiscale ha commentato principi e limiti della disciplina.

Intervenendo su una vivace querelle interpretativa e applicativa, la norma prevede un chiaro spartiacque temporale alle nuove disposizioni: il comma 2 dell'articolo 4-quater precisa che il trattamento Iva applicato alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate prima dell'entrata in vigore della nuova legge viene confermato a prescindere, quindi, dal verificarsi delle condizioni introdotte dal primo comma. 

Con la circolare 4/E, 28 gennaio 2005, l'Agenzia ha fornito indicazioni interpretative e applicative sulle condizioni oggettive e soggettive dell'esenzione in caso di prestazioni di medicina e chirurgia anche estetica. Il documento chiarisce, senza limitazioni in ordine alla documentazione a corredo del regime di esenzione, che sono esenti anche le prestazioni di medicina e chirurgia estetica. Ciò in quanto si tratta di prestazioni "ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona", in quanto "tese a riparare inestetismi...suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone". 

Deve ritenersi sia a questo documento di prassi che occorre riferirsi per individuare - a definitiva risoluzione delle controversie sorte in merito all'esenzione Iva per le prestazioni di chirurgia estetica - il regime applicabile fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. 

INTEGRATORI ALIMENTARI

Dopo numerose pronunce delle agenzie fiscali sull'applicazione o meno dell'aliquota Iva ridotta del 10% agli intergratori alimentari, l'intervento del legislatore nel decreto Anticipi cerca di fissare un principio dirimente. In effetti, l'articolo 4-ter del decreto Anticipi prevede che gli integratori alimentari qualunque sia la modalità di erogazione o di commercializzazione (Dlgs 168/2004) siano da considerarsi delle preparazioni alimentari di cui alla voce doganale 2016 della Taric e, in quanto tali, siano da assoggettare all'aliquota Iva del 10%. 

Anche in questo caso, come il precedente, la norma potrebbe avere l'effetto di deflazionare l'ampio contenzioso che sul tema esiste e di fissare un principio applicativo che escluda l'incertezza interpretativa sul tema.

Studio Santacroce & Partners

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