Pagamenti elettronici, comunicazione zero facoltativa senza operazioni

Pagamenti elettronici, comunicazione zero facoltativa senza operazioni

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Di Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro

Sempre esclusi i pagamenti da San Marino a prescindere dalla localizzazione del beneficiario, con invio inoltre non obbligatorio ma facoltativo, sebbene raccomandato, della comunicazione "zero" quando nel trimestre di riferimento non sia stato registrato alcun pagamento; occorre inoltre identificare il Psp (prestatore di servizi di pagamento via Internet) che trasmette le informazioni tramite il suo codice fiscale, e non con il codice Bic, mentre l'individuazione della data di esecuzione da comunicare, per individuare il trimestre, è legata al metodo di pagamento utilizzato avuto riguardo, rispettivamente, alla data di contabilizzazione oppure alla data di valuta. 

Queste le principali indicazioni rese dall'agenzia delle Entrate lo scorso 14 dicembre 2023, anche richiamando le Linee guida e le Faq pubblicate entrambe dalla Commissione europea, circa gli obblighi a carico dei Psp di comunicazione e conservazione dei pagamenti transfrontalieri nel commercio elettronico, da realizzarsi con cadenza trimestrale a partire dal 1° gennaio 2024.

DATA DI ESECUZIONE

Quando un Psp deve comunicare al Cesop pagamenti per i quali la data di esecuzione non coincide con la data di contabilizzazione, per determinare il trimestre di riferimento nel file Xml deve essere riportata la data individuata in base al metodo di pagamento utilizzato. Nel riquadro 8 delle diverse tabelle della sezione 4.5.2. delle Linee guida Cesop è infatti riportata un'indicazione dettagliata delle date da segnalare: ad esempio, in caso di bonifico occorre riportare la data di regolamento dello stesso, mentre se si utilizza una carta di debito o di credito, occorre verificare i regolamenti emanati dai gestori per le operazioni internazionali solitamente basati su data e ora oppure sulla data di acquisto. 

COMUNICAZIONE ZERO

Non è obbligatorio per i Psp trasmettere la comunicazione dei dati quando non è stata registrata nel trimestre alcuna operazione di pagamento. In questo senso, le Faq della Commissione europea, e in particolare la risposta alla domanda 4.3, si occupa del livello di documentazione che il Psp deve possedere nei suoi archivi per dimostrare l'assenza di transazioni per beneficiario.

A livello europeo non è richiesta nessuna particolare documentazione ma si suggerisce ai Psp di consultare le autorità nazionali: in quest'ottica, le Entrate nell'evidenziare quindi come la comunicazione zero è facoltativa, ricordano comunque come la stessa sia raccomandata in quanto permette un primo adempimento dell'obbligo comunicativo.

CASA MADRE ESTERA

L'invio della comunicazione di cui all'articolo 40-quater del Dpr 633/1972 può essere effettuata, per conto della branch italiana, dalla casa madre localizzata in un Paese Ue, previa registrazione nella sezione Indagini finanziarie del Rei, Registro elettronico degli indirizzi. Inoltre, nella comunicazione la casa madre deve essere indicata come SendingPsp, mentre la branch italiana deve essere indicata come ReportingPsp. Al riguardo, ai fini della trasmissione si deve essere in possesso di un codice fiscale valido.

SAN MARINO

Un'operazione di pagamento effettuata da un pagatore localizzato nella Repubblica di San Marino è sempre esclusa dall'ambito di applicazione, qualunque sia la localizzazione del beneficiario. In questo senso, la risposta alla domanda 2.1.1.1 delle Faq pubblicate dalla Commissione europea precisa che non rientrano nell'obbligo di comunicazione i pagamenti realizzati da soggetti situati nei territori esclusi dall'applicazione della direttiva Iva (come, ad esempio, i comuni di Livigno e Campione d'Italia), nonché quelli effettuati da un pagatore in un territorio terzo a un beneficiario nel suo territorio continentale, oppure quelli da un ordinante in uno Stato membro (continentale) a un beneficiario in un territorio terzo di tale Stato membro. Vanno al contrario inviati i dati dei pagamenti beneficiari situati in tutti i territori terzi da parte di pagatori situati in qualsiasi Stato membro (diverso dal territorio continentale dei territori terzi).

Studio Santacroce&Partners

 

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