Per la rivalsa dell'Iva da accertamento basta la fattura

Per la rivalsa dell'Iva da accertamento basta la fattura

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Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

Per la rivalsa Iva da accertamento basta la fattura e l'imposta non va riportata in liquidazione periodica né in dichiarazione annuale. L'Iva versata in eccesso in regime di split payment può essere chiesta a rimborso quando non è più possibile la reffica con nota di variazione. 

Sono i due chiarimenti "sotto l'albero" dell'agenzia delle Entrate in riferimento all'Iva, che il 22 dicembre ha pubblicato le risposte agli interpelli 481 e 482.

Nella prima, esaminando un caso di omessa fatturazione che ha dato seguito ad una definizione in via agevolata ai sensi dell'articolo 1, commi da 179 a 184, legge 197/2022, le Entrate fanno il punto sull'istituto della rivalsa Iva da accertamento (articolo 60, comma 7, Dpr 633/72) e chiariscono:

  • qualora, a seguito di una fusione, l'originario cessionario/committente sia confluito nella società incorportante, la rivalsa può essere rivolta a quest'ultima, proseguendo tale società tutti i rapporti giuridici pendenti in capo all'incorporata ante fusione;
  • la definitività dell'accertamento, che autorizza la rivalsa dell'Iva, vale anche quando è predisposto un pagamento rateale. In tal caso la rivalsa può essere esercitata solo in relazione al pagamento delle singole rate;
  • anche l'istituto della definizione agevolata previsto dalla legge 197/2022 può essere inteso come presupposto accertativo che giustifica la rivalsa, in quanto è vero che comporta la riduzione delle sanzioni nella misura di un 1/18 del minimo, ma non anche del tributo, che rimande dovuto all'Erario per l'interno;
  • la fattura/nota di variazione da emettere dovrà esporre sia l'imponibile sia l'imposta e andrà annotata nel registo Iva vendite solo per memoria. La stessa imposta, così recuperata, ovviamente non partecipa alla liquidazione periodica. Secondo le Entrate, richiamando la precedente circolare 35/E/2013, la stessa non va rilevata neppure nella dichiarazione annuale.

Venendo alla risposta n.482/E, il chiarimento dell'Agenzia riguarda il caso di un Comune il quale ha stipulato un atto transattivo, a saldo e stralcio dei propri debiti commerciali (certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020), seguendo la procedura prevista dalla legge 234/2021. In virtù della transizione, in quanto Pa soggetta alla disciplina dello split payment, il Comune avrebbe dovuto versare l'Iva calcolata sull'importo del credito trasantto ed effettivamente pagato ai suoi fornitori. Orbene, con riferimento agli indebiti versamenti Iva eseguiti in split, la regola è che il cedente/prestatore emetta una nota di variazione in diminuzione. Tuttavia, laddove ciò non fosse possibile perché, come nel caso di specie, il termine previsto per la nota è spirato per causa non imputabili all'inerzia delle parti, è possibile chiedere il rimborso dell'Iva ex articolo 30-ter Dpr 633/1972 entro il termine di due anni a partire dalla legge 234/2021 che autorizza la suddetta transazione. 

Studio Santacroce & Partners

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