E-fattura, dal 1° gennaio scatta l'obbligo per tutti i soggetti passivi

E-fattura, dal 1° gennaio scatta l'obbligo per tutti i soggetti passivi

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Di Mastromatteo Alessandro

Decorre dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fattura elettronica per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dal regime fiscale adottato e dalla soglia dei ricavi o compensi prodotti: saranno pertanto tenuti ad emettere fattura elettroniche in formato xml attraverso SdI anche i contribuenti forfettari, quelli in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche senza avere più riguardo alla soglia dei ricavi percepiti nel 2022 (che, se superiori ai 25mila euro, avevano già determinato il sorgere dell’obbligatorietà).

DA GENNAIO 2024 L'OBBLIGO ERGA OMNES

A proposito della vincolatività, si ricordano i chiarimenti resi dall’agenzia delle Entrate con la circolare 32/E del 5 dicembre scorso: a commento delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 54, della legge di Bilancio 2023, alla disciplina del regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, è stato infatti precisato che, con riferimento alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate, l’articolo 18, commi 2 e 3, del Dl 36/2022, convertito dalla legge 79/2022, ha abrogato la parte dell’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015, che esonerava dalla fatturazione elettronica i soggetti che applicano il regime forfettario, ponendo l’obbligo di emettere fattura elettronica:

  • a partire dal 1° luglio 2022, in capo ai forfetari che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25mila euro, ragguagliati ad anno;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2024, per tutti i soggetti che adottano il forfetario.

Inoltre, con la risposta 150 alle Faq del 22 dicembre 2022, pubblicata sul sito internet delle Entrate, nel confermare la risposta resa al quesito 1.3 della circolare 26/E del 2022, è stato chiarito che «solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 [euro] è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022».

I contribuenti che sono rimasti nel regime forfettario, quindi, nel corso del 2023 e che per l’anno precedente erano già tenuti alla fatturazione elettronica continuano a fatturare con tale modalità.

Viceversa, per i soggetti che sono rimasti nel regime forfettario nel 2023 e che per l’anno 2022 non erano tenuti alla fatturazione elettronica, l’obbligo di emettere fatture elettroniche decorrerà dal 1° gennaio 2024, a prescindere dall’entità dei ricavi conseguiti o compensi percepiti.

Laddove, invece, la permanenza nel regime forfettario sia venuta meno nel corso del 2023 per il superamento del nuovo limite di 100mila euro, l’obbligo in capo al contribuente – ex forfettario divenuto istantaneamente ordinario – di emettere fattura elettronica con indicazione dell’Iva opera già nel 2023

Più in generale, già dal 1° luglio 2022, tutti i contribuenti forfettari, in regime di vantaggio e le Asd – associazioni sportive dilettantistiche, con ricavi o compensi dichiarati nel 2021 in misura superiore ai 25.000 euro, sono tenuti ad emettere fattura elettronica nonché a comunicare i dati delle operazioni con l’estero, inviando successivamente in un sistema di conservazione elettronica i flussi documentali attivi e passivi.

Per tali soggetti, quindi, l’obbligo di fatturazione elettronica decorre dal 1° gennaio 2024 anche se nel corso del 2022 abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a euro 25mila.

L’emissione di fatture elettroniche imporrà anche l’adozione di un sistema di conservazione a norma, anche eventualmente aderendo al servizio messo gratuitamente a disposizione dall’agenzia delle Entrate e raggiungibile dal sito web dedicato “Fatture e corrispettivi”.

 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia.

L’obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, dal 1° gennaio 2024 saranno quindi esclusivamente in formato elettronico.

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’agenzia delle Entrate.

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea per due aspetti principali:

1) viene redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone;

2) deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI), il quale:

  • verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (articolo 21 ovvero 21-bis del Dpr 633/1972) nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo Pec) al quale il cliente desidera che venga recapitato il documento;
  • controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il codice fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti;
  • in caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.

 

LE DELEGHE AD INTERMEDIARI

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 5 novembre 2018, e successive modificazioni, sono state disciplinate le modalità per consentire anche a forfettari e minimi il conferimento o la revoca delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

In considerazione dell’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfettario, disposta dal Dl 36/2022, è stata così prevista la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione Iva, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente aggiornando di conseguenza le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe.

L’attivazione della delega trasmessa dall’intermediario in modalità telematica, ai fini della garanzia del suo effettivo conferimento da parte del contribuente, è subordinata alla previa verifica di alcuni elementi di riscontro indicati nella dichiarazione Iva presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega. In caso di riscontro positivo, la delega viene attivata.

Per i contribuenti che non presentano la dichiarazione Iva, perché in regime forfettario, il riscontro può essere ora effettuato avuto riguardo ad alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi.

Studio Santacroce & Partners

 

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