Numerose sono le novità che riguardano le compensazioni di un credito Iva.
Il legislatore con la legge di Bilancio 2024 appena approvata (legge 213 del 30 dicembre) ha introdotto delle norme che mirano a ridurre le sempre più frequenti frodi attuate mediante l'istituto in rassegna. Infatti, negli ultimi anni sono state registrate sempre più frequenti frodi attuate mediante la compensazione, facendo ricorso a crediti fiscali inesistenti per saldare posizioni debitorie, anche di competenza di altri enti, in particolare previdenziali.
In particolare le novità riguardano:
- deroga alla facoltà di compensazione per coloro che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fino alla completa rimozione delle violazioni contestate (v.comma 94 dell'articolo 1 della legge 213/2023);
- i versamenti delle imposte sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuati per il tramite di compensazioni (v. comma 95);
- i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita Iva sono estesi alle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività.
Tra le conseguenze vi è la preclusione della possibilità di avvalersi della compensazione "orizzontale" dei crediti mediante F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di esclusione (v. comma 99).
IL DIVIETO PER DEBITI ERARIALI SUPERIORI A 100MILA EURO
L'articolo 1, comma 94, della legge di Bilancio 2024, apporta una importante integrazione all'articolo 37 del Dl 223/2006 (recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario), introducendo un divieto di compensazione che opera laddove ci siano ruoli o carichi scaduti superiori a 100mila euro.
In particolare introduce il nuovo comma 49-quinquies all'articolo 37 secondo cui, in deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 212/2000 per il quale l'obbligazione tributaria può essere estinta anche tramite compensazione, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17 del Dlgs 241/1997). Tale limitazione cessa solo a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.
Sempre il comma 49-quinquies prevede altresì che in tali casi si applicano le disposizioni dei commi:
- 49-ter secondo cui l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, e
- 49-quater il quale dispone che qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, L'Agenzia comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto.
La norma produce effetti dal 1° luglio 2024.
Pertanto, il divieto opererà nel momento in cui la cartella di pagamento o l'accertamento esecutivo siano "scaduti" e il debito erariale sia superiore ad euro 100mila con la conseguenza che per evitare il blocco della compensazione:
- per i ruoli sarà necessario ottenere una dilazione ex articolo 19 del Dpr 602/1973 entro i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
- per gli accertamenti esecuitivi, sarà necessario pagare entro il termine per il ricorso il terzo delle imposte in caso di impugnazione dell'atto innanzi alla Corte o versare il dovuto in caso di acquiescenza.
La norma richiama le "imposte erariali", dunque vi rientrano i carichi inerenti a imposte sui redditi, Irap, Iva, Imposte di registro, successioni e donazioni. Non vi dovrebbero rientrare i crediti d'imposta collegati alle agevolazioni, i tributi locali (vedi Imu) ed i contributi Inps.
LA COMPENSAZIONE TELEMATICA
Vi è poi una novità riguardante i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa in vigore dal 1° luglio 2024.
La legge dispone infatti che i versamenti delle imposte siano eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia, nel caso in cui siano effettuati per il tramite di compensazioni. In tal modo, intervenendo sulla lettera a) dell'articolo 11, comma 2, del Dl 66/2014 viene estesa la disciplina previgente, che imponeva il versamento tramite i servizi telematici solo se, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale fosse di importo pari a zero. Ne consegue pertanto che dal 1° luglio 2024 i soggetti, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate.
Sempre dal 1° luglio 2024, nel caso in cui si compensano crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail occorrerà utilizzare i canali telematici delle Entrate.
Con la legge di Bilancio, vengono, inoltre, introdotti il comma 1-bis e 1-ter all'articolo 17 del Dlgs 241/1997 ed in particolare viene previsto che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps, può essere effettuata:
a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive
b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge
c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Naturalmente resterà impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.
LE COMPENSAZIONI PER LE PARTITE IVA CESSATE D'UFFICIO
Con il nuovo comma 15-bis.3 all'articolo 35 del Dpr 633/1972 viene stabilito che gli effetti derivanti dal provvedimento di cessazione della partita Iva emanato dall'Agenzia delle Entrate si producono anche qualora detto provvedimento sia notificato dall'Ufficio ai soggetti passivi ch avevano fatto richiesta di chiusura della partita Iva nei 12 mesi precedenti.
Pertanto con la nuova legge di Bilancio (come già accaduto con la legge 197/2022) si rafforza il contrasto alla diffusione di partite Iva false o inattive.
La disciplina di riferimento è conteuta nel comma 15-bis.2 dell'articolo 35 del Dpr 633/1972, introdotto con l'articolo 1, comma 148, e ss. della legge 197/2022.
I controlli effettuati dall'agenzia delle Entrate pertanto potranno riguardare anche le partite Iva, per le quali si è presentata domanda di chiusura nei 12 mesi antecedenti, nel caso in cui vi sia stato un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva.
I controlli sono basati su particolari analisi del rischio, a esito delle quali i soggetti passivi Iva possono essere invitati a comparire presso gli Uffici per esibire, quando obbligatorie, le proprie scritture contabili.
Nel caso in cui il contribuente presenta all'Ufficio "documentazione idonea", attesta l'assenza dei profili di rischio che gli erano stati contestati.
Nel caso di mancata comparizione "di persona" del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, vi sarà un provvedimento di cessazione della partita Iva oltre ad una sanzione ad hoc ai sensi dell'articolo 11, comma 7-quater, del Dlgs 471/1997.
Nel caso in cui la partita Iva fosse chiusa per effetto del provvedimento di cessazione - indipendentemente dall'eventuale richiesta fatta nei 12 mesi precedenti - la possibilità di chiederne la riapertura - da parte dello stesso soggetto - è condizionata al previo rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria di durata triennale e di importo non inferiore a 50 mila euro.
Viene peraltro preclusa la compensazione orizzontale venendo estesa anche alla fattispecie in esame la preclusione della possibilità di avvalersi della compensazione "orizzontale" dei crediti mediante F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.