Modifiche Iva ad ampio spettro nei provvedimenti di fine anno

Modifiche Iva ad ampio spettro nei provvedimenti di fine anno

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Di Santacroce Benedetto

ALIQUOTE RIDOTTE

I maggiori interventi, in questo ambito li ritroviamo nella legge di Bilancio 2024.

In particolare, l'articolo 1, comma 45 della legge di Bilancio del 2024. 

In particolare, l'articolo 1, comma 45 della legge di Bilancio del 2024 interviene direttamente sulla Tariffa Iva abrogando l'aliquota del 5% prima prevista dalla parte II bis, nn. 1-quinquies e 1-sexies e riscrivendo alcune voci della parte III della Tariffa stessa.

Le abrogazioni intervenute e la riscrittura della parte III non fanno altro che aumentare l'aliquota dal 5% al 10% o al 22% di alcuni beni destinati alle donne e ai bambini. Più in dettaglio le modifiche riguardano:

  • latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso (v.d. ex 19.02). Per questi beni viene previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con la riscrittura della voce 65 della Tariffa parte III, l'aumento dal 5% al 10% dell'aliquota Iva applicabile;

  • prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestrauli. Per questi beni viene previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con l'introduzione della voce 114.1 alla Tariffa parte III, l'aumento dal 5% al 10% dell'aliquota Iva applicabile;

  • pannolini per bambini. Per questi beni viene previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con l'introduzione della voce 114.2 alla Tariffa parte III, l'aumento dal 5% al 10% dell'aliquota Iva applicabile;

  • seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. Per questi beni l'abolizione della parte II bis della Tariffa 1.sexies determina l'aumento della relativa aliquota Iva dal 5% al 22%.

Un ulteriore intervento in materia di aliquote ridotte è stato previsto dalla legge di conversione del Decreto Anticipi in materia di integratori alimentari (articolo 4-ter del Dl 145/2023 - legge di conversione 191/2023). La questione dell'aliquota Iva applicabile agli integratori alimentari ha fatto oggetto, negli ultimi due anni, di decine di risposte dell'agenzia delle Entrate che, sulla base dei pareri merceologici dell'agenzia delle Dogane, di volta in volta, hanno riconosciuto o meno l'applicabilità a tali prodotti dell'aliquota ridotta del 10%. Un punto che, di fatto, creava particolare difficoltà, in prima battuta, all'operatore economico e, poi, all'interprete istituzionale, chiamato in seconda battuta a pronunciarsi, era che la Tariffa non era del tutto chiara e la nomenclatura combinata richiamata in Tariffa si trattava di una voce residuale. Proprio per questo con l'articolo 4-quater del Decreto Anticipi il legislatore ha voluto chiarire, modificando il numero 80) della tabella A, parte III del Dpr 633/1972, che la cessione degli integratori alimentari di cui la Dlgs 169/2004 sconta l'aliquota del 10% indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata. In questo modo si è voluto, in particolare, ammettere chiaramente all'agevolazione, ad esempio, gli integratori alimentari liquidi pronti da bere.

Per completezza di informazione e sempre in materia di aliquote ridotte si segnala che i provvedimenti di fine anno non hanno riproposto le misure agevolative, previste nel 2023, per la somministrazione di gas metano, teleriscaldamento e pellet, riportando le aliquote alla previgente normativa. 

 

PRESTAZIONI DI CHIRURGIA ESTETICA

Esenzione Iva per le prestazioni sanitarie anche alle prestazioni di chirurgia estetica solo a condizione che le finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. 

Questo nuovo "regime condizionato" che il primo comma dell'articolo 4-quater introdotto in sede di conversione del Dl 145/2023 (cd. Decreto Anticipi) stabilisce per le prestazioni di chirurgia estetica, a decorrere dall'entrata in vigore della norma. L'esenzione Iva per le prestazioni sanitarie, che la nuova norma va a modificare, è prevista all'articolo 10, primo comma, n.18), del Dpr 633/1972. La norma interviene sulle prestazioni di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica e condiziona l'applicabilità dell'esenzione alla circostanza che tali finalità terapeutiche risultino da appostia attestazione medica. 

La disposizione è finalizzata a superare, con una norma espressa e di rango primario, le accese questioni interpretative sorte sull'applicazione dell'Iva alle prestazioni di chirurgia estetica alla luce della giurisprudenza anche unionale e dei documenti di prassi con cui l'Amministrazione fiscale ha commentato principi e limiti della disciplina. 

Intervenendo su una vivace querelle interpretativa ed applicativa, la norma prevede un chiaro spartiacque temporale alle nuove disposizioni: il comma 2 dell'articolo 4-quater precisa che il trattamento Iva applicato alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge viene confermato, a prescindere quindi dal verificarsi delle condizioni introdotte dal primo comma. 

Con la circolare 28 gennaio 2005 n.4/E l'agenzia ha fornito indicazioni interpretative ed applicative sulle condizioni oggettive e soggettive dell'esenzione in caso di prestazioni di medicina e chirurgia anche estetica. Con il predetto documento è stato chiarito, senza limitazioni in ordine alla documentazione a corredo del regime di esenzione, che sono esenti anche le prestazioni di medicina e chirurgia estetica. Ciò in quanto si tratta di prestazioni "ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona", in quanto "tesi a riparare inestetismi...suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone". Deve ritenersi che sia a questo documento di prassi che occorre riferirsi per individuare - a definitiva risoluzione delle controversie sorte in merito all'esenzione Iva per le prestazioni di chirurgia estetica - il regime applicabile fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Una conferma in tal senso arriva dagli emendamenti riferiti all'articolo 4-quater, tra i quali si trova espresso riferimento alla Circolare n. 4 del 2005, "nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto". 

 

NUOVI ADEMPIMENTI 

Il 2024, con la legge di Bilancio e i provvedimenti collegati, si apre all'insegna di nuove piccoli adempimenti che condizioneranno i contribuenti. 

FATTURA ELETTRONICA

Estensione dal 1° gennaio 2024 dell'obbligo generalizzato della e-fattura a tutti i soggetti passivi d'imposta residenti o stabiliti in Italia, a prescindere dal regime fiscale applicato; estensione del divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie anche per il periodo 2024; abrogazione dell'obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria - Sistema TS esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica con registratori telematici; possibilità di avvalersi di appositi software per la certificazione fiscale delle operazioni con documenti commerciali. 

Queste sono le novità previste in materia di certificazione elettronica dei corrispettivi dalle disposizioni di fine anno ovvero dal consolidamento di provvedimenti degli anni scorsi che trovano attuazione dal 1° gennaio 2024. 

In particolare, decorre dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fattura elettronica per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dal regime fiscale adottato e dalla soglia dei ricavi o compensi prodotti: saranno pertanto tenuti ad emettere fattura elettronica in formato xml attraverso SdI anche i contribuenti forfetari, quelli in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche senza avere più riguardo alla soglia dei ricavi percepiti nel 2022 (che, se superiori ai 25.000 euro, avevano già determinato il sorgere dell'obbligatorietà).

Inoltre, l'articolo 3, comma 3 del Decreto Milleproroghe n. 215/2023 proroga, anche per il 2024, il divieto di emissione di e-fattura per gli operatori sanitari intervenendo nel corpo dell'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo del Dl 23 ottobre 2018, n.119. La disposizione è introdotta al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche: con questa finalità, è stato quindi prorogato anche per l'anno 2024 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitrari tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. 

Sempre con riguardo all'ambito sanitario, con l'articolo 4 del Decreto Anticipi n.145/2023 è stato abrogato all'articolo 2, comma 6-quater, il secondo periodo il quale prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, avrebbero dovuto adempiere all'obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria - Sistema TS.

Gli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, pertanto, potranno continuare a gestire i flussi informativi con le medesime modalità utilizzate a partire dal 2014. 

Ultima novità da segnalare in materia di fatturazione elettronica è la modifica introdotta dall'articolo 1, comma 479 della legge di Bilancio 2024 all'articolo 5, comma 7 del Dl 13/2023 relativo all'obbligo, in caso di ottenimento di incentivi pubblici, di indicazione nelle fatture di acquisto di beni e servizi finanziati dal Codice Unico di Progetto (CUP). Tale obbligo, secondo la modifica contenuta nella legge di Bilancio 2024, non si applica alle fatture emesse da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia né alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del CUP. In questi casi sarà cura delle Amministrazioni pubbliche titolari delle misure di incentivo fornire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire sui documenti di spesa la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche. 

CHIUSURA PARTITE IVA

Ulteriori novità riguardano le procedure di chiusura della partita Iva. La legge di Bilancio all'articolo 1, comma 99 prevede che, nel caso di comunicazione nei 12 mesi precedenti da parte del contribuente della cessazione dell'attività, al momento in cui l'ufficio notifica al contribuente stesso un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva, il contribuente deve prestare una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data di rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. Nel caso di violazioni fiscali commesse antecedentemente alla notifica del provvedimento di cessazione dell'attività l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Nella specifica situazione, contestualmente alla notifica del provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva, l'ufficio irroga la sanzione di 3.000 euro di cui all'articolo 11, comma 7-quater del Dlgs 471/1997 senza applicazione del cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del Dlgs 472/1997.

TAX FREE SHOPPING

L'articolo 1, comma 77 della Legge 213/2023, con l'obiettivo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana, prevede l'abbassamento della soglia da 154,94 a 70 euro al di sopra della quale le cessione di beni ai consumatori finali extra-Ue sono effettuate senza pagamento dell'Iva. 

La modifica, che sarà operativa solo dalle cessioni poste in essere dal 1° febbraio 2024, impatta direttamente sull'articolo 38-quater del Decreto Iva, ma il trattamento di vantaggio, come è noto, è soggetto a condizioni ben precise:

  • la cessione è effettuata nei confronti di persone fisiche che agiscono nella veste di privati. Sono esclusi gli acquisti effettuati da soggetti business;

  • tali acquirenti devono avere la residenza, o il domicilio, al di fuori del territorio Ue, come espressamente indicato sul passaporto o altro documento equipollente che l'acquirente è tenuto a esibire al cedente all'atto dell'effettuazione dell'acquisto, i cui estremi vanno riportati in fattura;

  • i beni sono trasportati nei bagagli personali dell'acquirente;

  • l'uscita dei beni dal territorio Ue avviene entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e la restituzione al cedente della fattura vistata dalla dogana in uscita (non necessariamente italiana), entro il 4° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

  • gli acquisti effettuati presso lo stesso negozio e risultanti da un'unica fattura hanno valore superiore a 70 euro. 

Come si ricorda la cessione va documentata, tramite il sistema OTELLO, con fattura in formato elettronico secondo le due seguenti modalità alternative:

  1. la cessione avviene senza imposta, salvo successivo versamento della stessa con nota di variazione ex articolo 2 del Decreto Iva (laddove non sia presentata la prova dell'uscita dei beni dall'Ue);

  2. l'operazione avviene con pagamento dell'Iva, poi rimborsata al cessionario alla frontiera da parte della dogana ovvero da parte degli appositi uffici preposti.

ACQUISTO DI AUTOVEICOLI DA SAN MARINO E CITTÀ DEL VATICANO

L'articolo 1, comma 93 della legge di Bilancio 2024 estende, anche per autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti da San Marino e  Città del Vaticano, la procedura prevista ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura dall'articolo 1, commi 9 e 9-bis del Dl 262/2006 per il versamento della relativa Iva.

In particolare, il comma 9 prevede che la richiesta di immatricolazione o di successiva voltura deve essere corredata di copia del modello F24 che attesti il versamento per ciascun mezzo di trasporto e per il relativo numero di telaio dell'Iva assolta in occasione della prima cessione interna. Nel caso vi siano delle condizioni che escludano il versamento dell'Iva, tale condizione, ai sensi del successivo comma 9-bis, viene verificata dall'agenzia delle Entrate.

L'attuazione delle specifiche regole sarà fissata con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate.

Studio Santacroce & Partners

 

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