Con l'uscita immediata occorre la variazione

Con l'uscita immediata occorre la variazione

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Di Santacroce Benedetto

Per i forfettari, il superamento del limite di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti genera l'obbligo immediato di emissione della fattura con Iva e la rettifica delle fatture precedentemente emesse, mentre il superamento del limite di 85mila euro fa scattare l'esclusione dal regime solo dal periodo d'imposta successivo.

Vediamo come il principio deve essere applicato in concreto.

Il caso che consideriamo è il seguente: un operatore nel mese di settembre 2023 aveva già incassato compensi per 80 mila euro. Nel corso del mese di novembre 2023 emette tre fatture: una per 25mila euro, una per 5mila euro e una per altri 3mila euro. Il 1° dicembre 2023 incassa la fattura di 25mila euro, mentre le altre due fatture le incassa il 20 dicembre 2023. L'incasso della fattura di 25mila euro determina il superamento dei 100mila euro e quindi l'immediata uscita dal regime. 

In relazione a tali condizioni, come chiarisce l'Agenzia con la circolare 32/E/2023, il contribuente deve assoggettare a Iva, oltre alle fatture emesse successivamente all'incasso in quello di 25mila euro, anche la specifica fattura cheha determinato il superamento.

Al contrario, non dovrà rettificare le altre due fatture che, emesse prima dell'incasso di quella di 25mila euro non hanno autonomamente determinato il superamento della soglia di 100 mila euro.

Un dubbio che si pone è se l'applicazione dell'Iva sulla fattura di 25mila euro possa essere effettuata solo per 5mila euro (effettivo superamento) o per l'intera somma certificata originariamente senza Iva. Sul punto, sempre la circolare 32/E/2023 chiarisce che il contribuente dovrà rettificare la fattura per l'intero importo originario e non soltanto per l'importo che ha generato il superamento. La posizione dell'Agenzia, che quindi non ammette la scissione della fattura, trova la sua ragione nel fatto che si tratterebbe di un aggravio che mal si concilia con lo spirito del regime forfettario, come, d'altronde, sottolineato dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza del 2 maggio 2019 causa C-265/18.

La rettifica della fattura deve avvenire con l'emissione, ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 633/72, di una nota di variazione. Se la variazione dell'operazione fatturata nel 2023 avviene nel 2024 e il soggetto era nel 2023 esonerato dall'obbligo dell'emissione della fattura elettronica, oggi deve invece emettere la nota di variazione in formato elettronico tramite lo Sdi.

Attenzione, però, che il pagamento della fattura genera l'obbligo di applicazione della ritenuta da parte del cessionario/committente non solo per la fattura di 25mila euro, ma anche per le fatture di 5mila e 3mila euro, in quanto pagate successivamente alla prima.

Inoltre, dal momento dell'incasso della somma che ha comportato il superamento il contribuente è tenuto a istituire i registri Iva, annotando tutte le operazioni rilevanti ai fini della specifica imposta.

Studio Santacroce & Partners

 

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