Dichiarazione 2024 o 2025 per rettificare la detrazione

Dichiarazione 2024 o 2025 per rettificare la detrazione

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Di Santacroce Benedetto

Il passaggio dal regime forfettario all'ordinario consente al contribuente di rettificare l'Iva a credito per i beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati o per i cespiti ammortizzabili nei limiti del periodo di monitoraggio ancora in essere direttamente nella dichiarazione Iva del periodo di imposta successivo a quello di uscita dal regime.

Il regime forfettario ha tra le sue regole di funzionamento, in relazione alle operazioni attive, la non applicazione dell'Iva a debito e, in relazione alle operazioni passive, la non detraibilità dell'Iva applicata dal fornitore. Però, nel momento in cui il contribuente esce dal regime, in base all'articolo 19bis2, comma 3, del Dpr 633/72, potrà recuperare l'Iva non detratta in precedenza. In particolare, le regole previste dalla norma citata disciplinano la rettifica dell'imposta, in presenza del cambio di regime, consentendola limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti e non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili se non sono trascorso:

per i beni mobili, quattro anni dalla loro entrata in funzione;

per i beni immobili, dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione.

 

BENI, SERVIZI E TEMPISTICHE

Immaginando di uscire dal regime per aver percepito nel mese di settembre 2023 un compenso che abbia determinato il superamento della soglia dei 100mila euro, il contribuente - per i beni mobili non ammortizzabili - andrà a verificare in magazzino i beni non ancora venduti e potrà rettificare l'intero importo dell'Iva relativo a tali beni nella dichiarazione Iva del 2023, entro aprile 2024.

Al contrario, per i servizi bisogna verificare, alla data di settembre 2023, quale parte degli stessi non sia ancora utilizzata e per tale parte sarà ammessa la rettifica della detrazione. 

Si immagini un contribuente che abbia stipulato un contratto di manutenzione annuale di un macchinario con pagamento mensile. In questo caso procederà alla rettifica dell'Iva nella misura corrispondente ai mesi residui del 2023.

Infine, per i beni ammortizzabili la rettifica della detrazione, considerando l'ampio termine di monitoraggio verrà operato per quinti o per decimi in ragione del tempo residuo intercorrente tra il momento di uscita dal regime e il momento di termine del periodo di vigilanza fiscale.

 

LA DICHIARAZIONE IVA 

In relazione alla dichiarazione Iva interessata dalla rettifica è importante chiarire che l'uscita dal regime forfettario si verifica in due momenti diversi a seconda se l'ammontare dei ricavi e dei compensi percepiti superino la soglia degli 85mila euro o la soglia superiore dei 100mila euro. Nel primo caso, l'uscita del regime avviene dal periodo di imposta successivo e la rettifica della detrazione avverrà in un'unica soluzione nella dichiarazione Iva da presentare nell'anno n+2 (2025 se il superamento è avvenuto nel 2023). Al contrario, nel secondo caso l'uscita dal regime avverrà direttamente nell'anno "n" e la rettifica verrà operata nella dichiarazione da presentare nell'anno n+1 (2024 se il superamento avviene nel 2023). 

Studio Santacroce & Partners

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