Al rappresentante fiscale non può essere contestata la frode del proprio rappresentato estero, se non nell'ipotesi in cui ha partecipato attivamente all'operazione contra legem.
Con l'ordinanza n.591/2024 depositata l'8 gennaio, la Cassazione esprime un importante principio che limita la responsabilità solidale del rappresentante fiscale nell'ipotesi di frode perpetrata dal soggetto estero.
Dal testo della sentenza si deduce che una società sammarinese ha emesso fatture non assoggettandole a Iva attraverso un sistema frodatorio di false attestazioni di trasporto, attribuendo, al riguardo, una responsabilità solidale al suo rappresentante fiscale italiano.
Nello specifico sembrerebbe che il Pvc della Guardia di Finanza contesti al rappresentante fiscale vendite indebitamente non assoggettate a Iva nei confronti di cessionari privati italiani.
Con l'ordinanza 591/2024, la Cassazione cassa la sentenza della Ctr la quale, se correttamente da un lato aveva ritenuto che andasse accertato se i fatti in questione fossero idonei a fondare la responsabilità solidale del rappresentante italiano con la società sanmarinese nei confronti del Fisco italiano, dall'altro lato ha dedotto questa responsabilità dalla sua conoscibilità né la concreta conoscenza di tali operazioni contra legem, ma l'effettiva esecuzione delle stesse da parte di costui. In altre parole, il rappresentante fiscale può rispondere, in solido col rappresentato, soltanto delle condotte a cui abbia materialmente partecipato. Il fatto che esiste un contratto di mandato, in virtù del quale al rappresentante è attribuita una soggettività passiva limitante alle operazioni passive specificamente attribuitegli dal mandante non residente, non determina una responsabilità solidale a suo carico per le operazioni irregolari poste in essere dal mandante.
Al riguardo, osserva la Suprema Corte, i giudici di merito hanno trascurato alcuni precedenti giurisprudenziali che, sebbene non propriamente confacenti al caso di specie, potevano fungere da guida per la decisione. Tra tutti si ricordi la Cassazione, sentenza n. 1574/2012, secondo la quale, affinché vi sian respondabilità del rappresentante fiscale in riferimento ad un'importazione, deve sussistere una fattuale ingerenza di questi nel perfezionamento dell'operazione, non essendo sufficiente il mero contenuto formale del rapporto di mandato.