Pensioni 2024 - Sui rendimenti si andrà in anticipo di cassa

Pensioni 2024 - Sui rendimenti si andrà in anticipo di cassa

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Di Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro

Il sistema di tassazione dei rendimenti delle forme pensionistiche complementari sarà revisionato secondo il principio di cassa: in base ai criteri direttivi generali contenuti nella legge delega fiscale 111/2023, verrà infatti assoggettato a tassazione il risultato netto realizzato annualmente dai fondi pensione, consentendo inoltre la compensazione con perdite e costi inerenti, e garantendo comunque il mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica. 

In attesa del decreto legislativo che conterrà le misure di attuazione, risulta evidente la scelta del legislatore di modificare le regole di determinazione della base imponibile per i rendimenti attraverso l'adozione generalizzata del principio di cassa: il momento impositivo coinciderà con quello di incasso dei proventi e di realizzo delle plusvalenze.

IL TRATTAMENTO ATTUALE

I rendimenti delle forme pensionistiche complementari rappresentano invece, attualmente, l'unica ipotesi, insieme alle gestioni individuali, in cui il prelievo si basa sul principio di maturazione, con tassazione sulla base degli incrementi di valore realizzati in un anno e calcolati con riferimento ai valori di mercato, a prescindere dalla effettiva percezione del provento.

Il sistema impositivo della previdenza complementare rimarrà a ogni modo strutturato sulla base dello schema ETT, consistente nella esenzione (E) dei contributi, la tassazione (T) nella fase dell'accumulo dei rendimenti e, infine, la tassazione (T) nella fase di erogazione delle prestazioni al netto dei rendimenti già tassati.

LA DEDUZIONE MASSIMA

In fase di contribuzione, infatti, può essere dedotto dal reddito complessivo l'ammontare dei contributi versati a un fondo pensione fino a un massimo di 5.164,57 euro annui tenuto conto anche di quanto eventualmente erogato da datori di lavoro/committenti, volontariamente o in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

Al calcolo del limite deducibile concorrono eventuali contributi versati dall'iscritto a favore dei familiari a carico. In fase di accumulo e maturazione, i rendimenti finanziari del fondo sono tassati con aliquota sostitutiva del 20 per cento. Al momento del raggiungimento dell'età pensionaile, le erogazioni effettuate dal fondo sono assoggettate a una ritenuta definitiva a titolo d'imposta pari al 15% ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione al fondo: dopo il quindicesimo anno di iscrizione, infatti, la ritenuta diminuisce dell'0,30% per ogni anno eccedente. La base imponibile è pari ai versamenti effettuati al fondo che non sono stati in precendenza assoggettati a tassazione.

La riforma del sistema fiscale sarebbe potuta andare ancora più decisamente nella direzione del modello EET (esenzione - esenzione - tassazione, maggiormente diffuso a livello europeo e caratterizzato dall'esenzione della prestazione previdenziale in corso di costituzione. La delega fiscale si muove sì in quella direzione, riconoscendo la tassazione per cassa e la possibilità di compensazione con i costi sostenuti ma, per accrescere totalmente la redditività degli investimenti, si sarebbe dovuta esentare del tutto anche la fase di maturazione oltre che quella di contribuzione. 

LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate sotto forma di capitale o rendita. L'iscritto potrà, in via generale, beneficiare di queste prestazioni sotto forma di capitale, nella misura massima del 50% del montante finale accumulato e sotto forma di rendita anche nella misura  del 100% ovvero, se sceglie di fruire di una parte sotto forma di capitale, nella misura complementare alla percentuale percepita sotto forma di capitale.

Per determinare la quota massima di prestazione fruibile sotto forma di capitale (50%) si tiene conto delle somme percepite dall'aderente come anticipazione e non reintegrate. Le prestazioni sotto forma di capitale e le rendite sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto dei redditi già assoggettati a imposta.

La base imponibile su cui si calcola l'imposta è costituita dall'importo della pensione complementare ridotto dei contributi eventualmente non dedotti, dei rendimenti finanziari maturati durante la fase di accumulo, nonché, per le sole rendite, della rivalutazione annua della rendita (articolo 44, lettera g-quinquies, del Tuir). 
L'aliquo ta ordinaria è del 15% ma si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari dopo il quindicesimo. La riduzione massima è, comunque, del 6 per cento. Pertanto, a decorrere dal trentaseiesimo anno di partecipazione al fondo, l'aliquota sarà del 9 per cento.

L'ESENZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi del lavoratore e dei datori di lavoro/committenti versati volontariamente o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ai fondi pensione sono deducibili ai sensi dell'articolo 10 del Tuir, dal reddito complessivo del lavoratore per un importo non superiore a 5.164,57 euro. 

I PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Con l'articolo 1, comma 160, della legge di Bilancio 2017, è stata inoltre riconosciuta la piena deducibilità dei contributi versati per scelta del lavoratore, anche oltre soglia, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di produttività.

Tali contributi, derivanti dalla conversione del premio maturato, non concorrono, infatti, a formare la parte imponibile delle prestazioni complementari. Il limite deducibile, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 del Dlgs 252/2005, deve tener conto anche dei contributi versati dall'iscritto a favore dei familiari a carico con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. 

Studio Santacroce & Partners

 

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