Detrazione Iva senza oneri troppo gravosi sul cessionario

Detrazione Iva senza oneri troppo gravosi sul cessionario

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

La Corte di giustizia Ue nella causa C-537/22: non possono essere richieste indagini come quelle svolte dall'amministrazione finanziaria.

La detrazione dell'Iva non può essere negata chiedendo al cessionario verifiche che competono all'amministrazione finanziaria. Questo è uno dei principi che si ricavano dalla sentenza nella causa C-537/22 della Corte di giustizia Ue pubblicata l'11 gennaio in cui viene affrontata la tematica dell'onere della prova in caso di frodi carosello e dei compiti che ricadono sul soggetto passivo per evitare che gli venga contestata la mancanza di diligenza. La Corte, ancora una volta, ribadisce che al cessionario non possono essere richieste indagini complesse e approfondite relative al suo contraente come quelle che l'amministrazione finanziaria potrebbe compiere con i mezzi che ha a disposizione. 

Il caso riguarda una società ungherese che aveva acquistato diverse forniture di ufficio da un fornitore di beni risultato poi essere, sulla base di una serie di controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria ungherese, un soggetto fittizio con la conseguenza che le fatture emesse non potevano essere credibili e la detrazione Iva disconosciuta.

La Corte stabilisce che è possibile che la mancanza di diligenza imputabile ad un soggetto passivo possa essere valutata sulla base di una circolare pubblicata dalla Amministrazione finanziaria in cui siano indicati i controlli che i soggetti passivi devono effettuare sui propri fornitori. È però necessario che detta circolare non faccia gravare sul soggetto passivo l'onere di effettuare verifiche complesse che non gli competono riguardanti la sua controparte contrattuale (come ad esempio l'adempiuto o meno da parte del fornitore degli obblighi dichiarativi e di versamento dell'Iva).

Tale pronuncia dovrebbe essere di stimolo all'amministrazione finanziaria per redigere un vademecum dei controlli che si richiedono ai soggetti passivi e che, se assolti, permettono di riconoscere la detrazione Iva anche in presenza di frodi.

La Corte, sempre con la medesima pronuncia, ribadisce un concetto fondamentale quale è il primato del diritto unionale. 

Tale principio deve essere interpretato nel senso che esso impone a un giudice nazionale di potersi discostare dalle valutazioni in diritto fatte da un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore nel caso in cui ritenga che tali valutazioni non siano conformi al diritto unionale così come interpretato dalla Corte di giustizia. Con la pronuncia in questione viene pertanto ribadito il primato del diritto unionale così come interpretato dalla Corte di giustizia e il potere dei giudizi nazionali di modificare una giurisprudenza della Cassazione (anche consolidata) se fornisce una interpretazione del diritto nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione. 

Studio Santacroce & Partners

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