E-Das, con la nuova fase operativa semplificazioni per piccoli produttori

E-Das, con la nuova fase operativa semplificazioni per piccoli produttori

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Di Sbandi Ettore, Milani Ludovica Clara

Con l'informativa 726277RU del 5 dicembre 2023, l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare la direzione Organizzazione e Digital transformation, ha comunicato l'operatività, dal 13 febbraio 2024, della fase 4.1 di Excise movement and control system.

L'Emcs è un sistema informatizzato per il monitoraggio della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa (alcool, tabacco e prodotti energetici). È usato per la circolazione (sia interna, sia tra Stati Ue) di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato Ue e trasferiti in un altro Stato Ue per essere ivi consegnati a fini commerciali.

L'armonizzazione dei principi e dei sistemi di accise, insomma, con questo meccanismo di dialogo informatico tra operatori e con le autorità doganali consente la mappatura dei prodotti sottoposti al tributo in tempo reale, consentendo il passaggio dei debiti o oneri di imposta tra vari soggetti siti in tutto il territorio dell'Ue. 

Ovviamente, questo meccanismo deve, sul piano tecnico, confrontarsi con processi e sistemi di efficientamento informativo e con novità normative di primario interesse, come quelle che attengono, in questi mesi, al processo di transizione digitale delle dichiarazioni doganali di esportazione, che si compirà nel 2024.

LE NOVITÀ, CAMBIA L'OPERATIVITÀ

Nel contesto descritto, tra le principali novità del provvedimento citato, in primo luogo, è stata disposta l'aggiunta, nell'IE815/IE801, di due campi semplificati, relativi alla dichiarazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche, come richiesto dal regolamento di Esecuzione (Ue) 2021/2266 della Commissione del 17 dicembre 2021.

In secondo luogo, sarà disponibile l'adeguamento dei processi previsti dall'integrazione tra il sistema doganale di esportazione e il sistema Emcs, soprattutto con riguardo ai movimenti di prodotti ad accisa sospesa accompagnati da e-AD; ciò in virtù dell'adesione dell'Italia ad AES-P1 (Automated export system - Phase 1) e della necessità di utilizzo dei messaggi Bx, in sostituzione del precedente ECS fase 2 (Export control system) e del messaggio ET.

In terzo luogo, sono stati realizzati ulteriori sviluppi e apportate correzioni nei tracciati. 

Le nuove funzionalità saranno fruibili, rispettivamente, dal 7 dicembre 2023 in ambiente di prova e dal 13 febbraio in ambiente di esercizio; a tal fineè raccomandata la verifica della correttezza degli invii nell'ambiente di prova del Servizio telematico doganale. 

I vari scenari di interoperabilità tra Aes e Emcs possono essere testati inviando, in ambiente di prova, sia gli e-AD con tipo destinazione = 6 (esportazione) sia le dichiarazioni doganali di esportazione da questi referenziati.

Nell'allegato 1 all'informativa sono indicate le modifiche e specifiche necessarie per adeguare i sistemi degli operatori.

LE MODIFICHE AI TRACCIATI IE815 E IE801

Nella sezione "Dettagli" del documento elettronico dei tracciati dei messaggi IE815 si aggiungono due campi relativi alla dichiarazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche, come previsto dal regolamento di Esecuzione (Ue) 2021/2266 della Commissione del 17 dicembre 2021, normativa la quale offre le indicazioni operative ai fini della compilazione del documento amministrativo per la circolazione dei prodotti di cui alla direttiva 2008/118/Ce.

Si tratta, in particolare, di un intervento di semplificazione per connotare spedizioni eseguite da soggetti che, giuridicamente, rientrano nella categoria di piccoli produttori (con output di produzione sotto soglie specifiche) e che, come tali, beneficiano di regimi documentali agevolati, oltre ad essere confluiti nei sistemi informatici con impatti minori.

L'EVOLUZIONE DELL'INTERFACCIA TRA EMCS E SISTEMA DOGANALE DI ESPORTAZIONE

L'avvio della fase 4.1 comporta il venir meno della necessità di specificare nel draft dell'IE815 se l'e-AD con Tipo destinazione = 6 (esportazione) sia riferito ad una procedura di esportazione ordinaria presso luogo o ad una procedura di esportazione ordinaria. 

Pertanto, tutti gli e-AD dovranno essere presentati con:

  • tipo messaggio = 1 (presentazione standard)
  • tipo destinazione = 6 (esportazione)

IL NUOVO DIAGRAMMA DI STATO DELL'E-AD

Tra le novità studiate e pensate dalla direzione Organizzazione e Digital transformation di agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la possibilità di tracciare in modo più preciso il passaggio dell'e-AD dallo stato ACCETTATO allo stato IN ESPORTAZIONE con l'aggiunta del nuovo stato intermedio DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE ACCETTATA; nel dettaglio:

  • l'e-AD acquisisce lo stato iniziale di ACCETTATO quando l'IE815 viene validato dal sistema;
  • l'e-AD passa dallo stato ACCETTATO allo stato DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE ACCETTATA  quando il controllo incrociato che Aes esegue tra la dichiarazione doganale e l'e-AD va a buon fine. Se il controllo incrociato non va a buon fine, l'e-AD rimane nello stato ACCETTATO;
  • l'e-AD passa dallo stato DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE ACCETTATA allo stato IN ESPORTAZIONE quando la merce viene rilasciata dalla dogana. Se la merce non viene rilasciata, l'e-AD ritorna nello stato ACCETTATO;
  • se viene invalidata la dichiarazione di esportazione mentre l'e-AD è nello stato DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE ACCETTATA o IN ESPORTAZIONE, l'e-AD ritorna nello stato ACCETTATO.

IL CONTROLLO INCROCIATO TRA DICHIARAZIONI DOGANALE DI ESPORTAZIONE E E-AD

Per ciascun e-AD indicato nella dichiarazione di esportazione (messaggio Bx), il sistema Aes effettua i seguenti controlli: a) esistenza del relativo Arc; b) presenza del codice "6" ("esportazione") nel campo "1.a - Tipo destinazione" dell'e-AD; c) concordanza del codice indicato nel campo "8.a - Codice ufficio" dell'e-AD con il codice dell'ufficio di esportazione indicato nella dichiarazione di esportazione; d) coerenza dello "stato" dell'e-AD "ACCETTATO", sia nel caso di esportazione ordinaria sia nel caso di esportazione ordinaria presso luogo; e) presenza per ciascun dettaglio di un articolo della dichiarazione; f) corrispondenza del codice merci e della massa netta tra il dettaglio e l'articolo associato.

Il controllo incrociato assumerà valenza giuridica sempre più rilevante giacché il tributo accise, essendo in particolare connotato da profili di territorialità che lo accompagnano agli altri tributi doganali indiretti, come anche l'Iva, necessita di una porva di scarico che confermi che il bene ad accisa sospesa sia effettivamente uscito dal territorio doganale dell'Ue.

Solo in questo modo il prodotto può essere esentato (è non imponibile) dal pagamento dell'imposta che è tuttavia legato, prima che a profili sostanziali, a profili formali e documentali dotati di certezza ed incontrovertibilità quali solo quelli ora innestati a sistema Emcs.

Studio Santacroce & Partners

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