Penalizzata la ripresa dei consumi post Covid

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

Il Tar conferma la sua giurisdizione e rimette alla Corte costituzionale il contributo 2023 sugli extraprofitti delle aziende energetiche per criticità soggettive e sui criteri di calcolo della base imponibile. 

Il Tar del Lazio, con una serie di ordinanze, rinvia alla Corte costituzionale le disposizioni dell'articolo 1, commi 115-119 della legge 197 del 2022, che hanno introdotto il pagamento di un "contributo di solidarietà temporaneo" sui cosiddetti extraprofitti degli operatori del settore energetico per il 2023. 

Le ordinanze hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale (si veda anche l'altro articolo in pagina) sia con riguardo alla violazione del regolamento Ue n. 1854/2022 (e di conseguenza dell'articolo 117 della Costituzione), perché non è stata rispettata la specificità dei destinatari indicati nel regolamento sia con riguardo agli articoli 3 e 53 della Costituzione, avendo rilevato criticità nei criteri di calcolo della base imponibile del contributo. 

Il Tar evidenzia la contrarietà del contributo di solidarietà con riguardo ai vincoli derivanti dal regolamento Ue 1854/2022 che aveva previsto una misura specifica per le imprese che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffineria e generano almeno il 75% del loro fatturato nel settore dell'estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria. Quindi la specificità dei destinatari, illustra il Tar, "integra la ragion d'essere della misura stessa".

La legge di Bilancio 2023 ha, invece, introdotto il contributo a carico di soggetti diversi escludendo, tra le altre, proprio le imprese che svolgono attività di estrazione del petrolio. 

In tal modo non sarebbe stata adottata in Italia la misura prevista dal regolamento a carico dello specifico settore della estrazione e della raffinazione, ma una misura diversa che non può essere considerata equivalente violando, di conseguenza, i vincoli dell'ordinamento comunitario.

Il Tar poi, rilevando la natura tributaria del contributo di solidarietà, ritiene che vi siano una serie di criticità con riguardo agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Considerando che la base di calcolo del contributo (a cui applicare l'aliquota del 50%) è il risultato di un confronto fra il reddito Ires conseguito nel 2022 e la media dei redditi Ires dei 4 periodi d'imposta precedenti vi potrebbe essere il rischio che si possano includere, nella base di calcolo, voci che incrementano il reddito ma che non hanno alcun collegamento con l'extraprofitto collegato all'aumento dei prezzi. Si pensi alle plusvalenze collegate alle cessioni di partecipazioni. 

Vi sono poi potenziali criticità rilevate nel confronto tra 4 periodi (2018-2021)perché alcuni con impatti Covid con la conseguenza che i possibili maggiori profitti realizzati nel 2022 non siano dovuti ad una maggiore capacità reddituale dell'operatore bensì a un'automatica ri-espansione dei consumi energetici che si era contratta a causa della pandemia. Non andando a tassare una reale ed effettiva manifestazione di ricchezza. 

Il Tar infine rileva che tale prelievo, pur istituito per l'anno 2023, va a colpire una manifestazione economica riferibile al 2022 incidendo, almeno per i mesi di gennaio - aprile 2022, su una manifestazione di capacità contributiva già assoggettato al primo contributo sugli extraprofitti previsto dall'articolo 37 del Dl 21/2022. Duplicazione di imposta che potrebbe riguardare anche i gestori di impianti con fonti rinnovabili per i quali è stato previsto (articolo 1, comma 30, della legge 197/2022) un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione di energia elettrica. 

Studio Santacroce & Partners

 

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