Marketplace, entro 31 gennaio la comunicazione dei dati vendite

Marketplace, entro 31 gennaio la comunicazione dei dati vendite

CONDIVIDI SU

Di Mastromatteo Alessandro

Entro il 31 gennaio 2024 scade la trasmissione dei dati delle operazioni del 2023 per i gestori delle piattaforme elettroniche marketplace.

I gestori di piattaforme online di marketplace sono tenuti, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a trasmettere le informazioni relative all'anno precedente relativamente alle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e le loro app. 

I gestori sono chiamati infatti, da un lato, a svolgere le procedure di adeguata verifica entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione e, quindi, entro fine 2023; inoltre, sono tenuti, secondo le modalità e con i formati individuati dalle Entrate con il provvedimento direttoriale 406671 del 21 dicembre 2023, a trasmettere le informazioni sui venditori che operano attraverso le piattaforme entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione; il tutto in attuazione di quanto disposto dal Dlgs 32/2023 di recepimento della direttiva 2021/541 contenente la Dac 7- Directive administrative cooperation. 

L'eventuale omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni oppure la violazione degli obblighi di registrazione unica determinano infatti l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Diviene quindi essenziale comprendere come documentare l'avvenuta realizzazione dei controlli sui venditori che utilizzano la propria piattaforma, così da escludere l'applicazione di trattamenti sanzionatori: in questo senso, può essere assolutamente utile l'obbligo imposto ai gestori, e dettato dall'articolo 12 comma 2 del decreto 32, di conservare i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere sia all'obbligo di adeguata verifica che a quello di comunicazione. 

Tali dati devono essere mantenuti in conservazione sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello civile in cui le informazioni sono state o avrebbero dovuto essere inviate. 

Di certo, occorrerà avvalersi di un sistema di conservazione certificato a norma, trattandosi di informazioni strutturate e gestite sin dalla loro formazione in modalità esclusivamente elettronica.

I SOGGETTI OBBLIGATI

L'adempimento è posto a carico dei gestori della piattaforma, a prescindere dalla forma giuridica assunta, che stipulano un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una piattaforma, e cioè qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consentono ai venditori di fornire agli utenti, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente. Le operazioni della piattaforma comprendono anche gli accordi per la riscossione e il pagamento di corrispettivi per conto dei venditori, mentre non includono i software che facilitano esclusivamente il trattamento di pagamenti, la semplice catalogazione o la pubblicità o il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma.

L'adempimento è escluso solamente per i gestori che, fin dall'inizio e su base annua, sono in grado di dimostrare che l'intero modello di affari della piattaforma gestita non include venditori oggetto di comunicazione. 

I VENDITORI ESCLUSI

Non vanno infatti comunicati i dati di venditori che, in via alternativa, sono un'entità statale oppure un'entità con capitale negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari: ciò in quanto generalmente soggette ad altre forme di controllo e di trasparenza. 

La comunicazione non comprenderà inoltre i venditori per i quali sono state facilitate oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo di interesse: sono esclusi quindi i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero e rispetto ai quali l'Amministrazione fiscale è in grado di verificare il rispetto degli obblighi dichiarativi sulla base di altre fonti informative esistenti. 

Restano infine esclusi i dati dei piccoli operatori, per i quali cioè il gestore della piattaforma abbia intermediato meno di trenta attività nell'arco di un anno e con un importo totale del corrispettivo versato o accreditato non superiore a duemila euro. 

I DATI DA COMUNICARE

Per ciascun venditore vanno trasmessi, tra gli altri, i dati anagrafici, il numero di partita Iva, il titolare e l'identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato quanto dovuto, il valore totale del corrispettivo versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato.

LA TRASMISSIONE

I soggetti obbligati trasmettono le informazioni utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate. I file sono predisposti secondo il formato Xml.

L'Agenzia certifica l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta nella quale, a seguito di elaborazione di controllo, sono indicati:

a) esito positivo;

b) esito negativo - scarto. 

Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta è resa disponibile entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file. In caso di esito negativo - scarto, i soggetti obbligati effettuano un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare. 

Le comunicazioni di nuovi dati effettuate dopo il termine del 31 gennaio di ciascun anno, saranno considerate tardive. Le comunicazioni trasmesse tardivamente sono comunque acquisite e sono oggetto di trasmissione alle autorità competenti degli Stati membri interessati anhche oltre la scadenza dei termini. 

Le informazioni sono infatti comunicate dall'agenzia delle Entrate alle altre autorità competenti degli Stati membri di residenza dei venditori oggetto di comunicazione e, qualora tali venditori forniscano servizi di locazione di beni immobili, alle Autorità competenti degli Stati membri i cui beni immobilis sono situati, entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. 

Il primo scambio di informazioni sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024. 

I PROFILI SANZIONATORI

La Dac 7 ha riconosciuto discrezionalità agli Stati membri nella scelta della misura delle sanzioni a condizione che le stesse risultino effettive, proporzionate e dissuasive. 

Innanzitutto, il gestore che omette di registrarsi presso l'autorità competente di un unico Stato membro subisce una sanzione pecuniaria di euro 10mila. 

In caso di omessa comunicazione delle informazioni necessarie, quali ad esempio identificativo del venditore, giro d'affari maturato online ed eventuali imposte trattenute, al gestore si applica la sanzione di cui all'articolo 10, comma 1, del Dlgs 471/1997, e quindi da 2mila a 21mila euro, aumentata della metà.

La medesima sanzione è ridotta della metà, invece, se la comunicazione è stata inviata ma risulta incompleta o inesatta. 

Studio Santacroce & Partners

}