Duty free semplificati per gli operatori con certificazione Aeo

Duty free semplificati per gli operatori con certificazione Aeo

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

Cessioni di alcool e tabacchi con procedura più snelle e minori adempimenti.

Duty free semplificato previa autorizzazione dell'autorità doganale per rendere più fluide le operazioni nei porti e negli aeroporti nazionali, con particolare riferimento al regime di tabacchi lavorati e prodotti alcolici.

Aggiornando le proprie prassi operative risalenti alla circolare 179 del 2000, l'agenzia delle Dogane e Monopoli ridisegna un modello di gestione dei punti vendita in regime speciale ora estremamente semplificato. La circolare 5/D/2024, infatti, innesta un nuovo regime autorizzativo per operatori intenzionati alla contabilità agevolata, ricondotta però ad un sistema di affidabilità soggettiva che qualifica e riconosce solo i soggetti Aeo-C. Questo requisito, che in effetti è perfettamente comprensibile e coerente con i benefici dell'Aeo, che in termini di riconoscimento di trusted operator è la massima autorizzazione doganale esistente, si presenta molto stringente per i duty free shop (Dfs), molti dei quali oggi non certificati.

Ad ogni modo, con il nuovo regime viene introdotto un regime ordinario e uno di maggiore favore per le imprese, tale da rendere gli adempimenti amministrativi e gestionali più semplici, attesi gli avanzamenti tecnologici e gli aumenti dei traffici viaggiatori registrati.

L'indirizzo amministrativo delle Dogane si presenta molto articolato e complesso. Procediamo quindi solo una ricognizione generale del documento. Con le semplificazioni, in sostanza, il Dfs può procedere con la dichiarazione semplificata per le operazioni di esportazione di cui all'articolo 182.1 Cdu (Iscrizione nelle scritture del dichiarante); l'esonero dalla presentazione delle merci ex articolo 182.3 Cdu; la semplificazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse, ex articolo 177 Cdu ai fini della dichiarazione di export riepilogativa.

Alcoli e tabacchi, contrassegnati o meno, anche a seconda della tipologia di cessionario, Ue o meno, scontano regimi più rigorosi, mentre i beni sono introdotti in generale nel Dfs semplificato già in posizione Ue, senza quindi formalità doganali e restano tali fino al momento della loro iscrizione nelle scritture del dichiarante per l'esportazione.

In considerazione della natura dell'autorizzazione a gestire un Dfs semplificato, il gestore deve: (i) registrare nella propria contabilità, al momento della vendita, almeno le indicazioni di una dichiarazione doganale semplificata; (ii) mettere a disposizione dell'autorità tutta la propria contabilità con accesso informatizzato diretto; presentare la dichiarazione complementare di esportazione riepilogativa all'ufficio doganale di controllo, secondo le modalità entro il termine fissato nell'autorizzazione. 

Studio Santacroce & Partners

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