Piena operatività per le nuove specifiche sui tracciati xml delle fatture elettroniche tra privati. Dal 1° febbraio 2024, infatti, diviene pienamente efficace ed applicabile la versione 1.8 delle specifiche tecniche sui tracciati xml delle e-fatture tra privati, rilasciata dall'agenzia delle Entrate il 12 dicembre scorso.
Le principali novità introdotte riguardano:
- la previsione di una nuova codifica per il blocco "altridatigestionali" per i produttori agricoli in regime speciale;
- l'introduzione di un controllo per lo scarto di fatture con dichiarazione d'intento invalidata, con codice errore 00477;
- l'aggiornamento delle indicazioni ai fini dell'utilizzo del tipodocumento TD28 per le operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia;
- l'integrazione della descrizione dell'IdPaese nei DatiAnagrafici del CedentePrestatore.
Ciò determinerà innanzitutto lo scarto delle fatture elettroniche in presenza di dichiarazione d'intento invalidata.
In secondo luogo, viene riconosciuta la possibilità di utilizzare il tipodocumento TD28 non solo per le operazioni con San Marino ma anche per comunicare i dati delle operazioni passive con l'estero nel caso di errata applicazione del reverse charge, con imposta addebitata dal fornitore non stabilito anche se identificato in Italia.
Sempre con riguardo ai fornitori esteri, nei dati anagrafici del cedente/prestatore è stata inoltre integrata la descrizione dell'identificativo del Paese.
Ulteriore novità riguarda infine gli imprenditori agricoli in regime speciale i quali, valorizzando in maniera facoltativa il blocco informativo "altri dati gestionali", potranno ottenere una gestione automatica delle liquidazioni Iva.
IL CODICE DI ERRORE 477
È stato introdotto un apposito controllo, con codice errore 477 che determina il rifiuto della fattura elettronica emessa, se viene riscontrata l'invalidità della dichiarazione di intento indicata nel campo "altridatigestionali" dal fornitore.
Per contrastare le frodi Iva realizzate con utilizzo di falso plafond, già dal 1° gennaio 2022 vengono infatti effettuate analisi di rischio, cui seguono attività di controllo sostanziale, al fine di inibire il rilascio di lettere d'intento illegittime emesse da falsi esportatori abituali, invalidando inoltre quelle già utilizzate. Riscontratane infatti l'irregolarità, le dichiarazioni emesse sono invalidate con comunicazione trasmessa sia al cliente esportatore abituale che al fornitore destinatario della dichiarazione d'intento: come conseguenza, il fornitore deve emettere da quel momento in poi le proprie fatture con imposta, e prevedere meccanismi di correzione delle fatture emesse in precedenza con un titolo di non imponibilità.
Con l'introduzione di un controllo preventivo al momento della ricezione della fattura da parte dello Sdi, circa la validità della dichiarazione di intento, verranno esclusi i casi in cui occorrerà procedere alla successiva correzione di fatture non imponibili Iva.
ESTEROMETRO CON IL TIPODOCUMENTO TD28
Altra novità è quella che legittimerà l'utilizzo del tipodocumento TD28 per comunicare i dati dell'operazione realizzata in Italia con soggetto non stabilito, ma non correttamente assoggettata al regime del reverse charge: l'ipotesi è quella disciplinata dall'articolo 6, comma 9-bis.1 del Dlgs 471/1997 quando il cessionario/committente residente, anziché assolvere l'imposta con il regime dell'inversione contabile, abbia ricevuto una fattura cartacea con addebito dell'imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia. In queste ipotesi, ed in mancanza di frode, è prevista l'irrogazione di una sanzione formale da 250 a 2.000 euro.
Ai fini dell'esterometro e cioè della comunicazione del dato dell'operazione passiva da soggetto estero, si potrà procedere ad utilizzare il tipodocumento TD28 secondo, peraltro, quanto era già stato anticipato dall'agenzia delle Entrate, ad inizio 2023, rispondendo ai quesiti sottoposti negli incontri con la stampa specializzata a commento della legge di Bilancio.
UNA NUOVA CODIFICA PER GLI IMPRENDITORI ARICOLI
Un produttore agricolo in regime speciale di cui all'articolo 34 del Dpr 633/1972, può valorizzare l'elemento TipoDato, in maniera facoltativa utile per la gestione automatica della liquidazione Iva, utilizzando "ALI-COMP", se si cedono prodotti agricoli e ittici con aliquote compensate, oppure "NO-COMP" per i prodotti non compresi nella parte prima della Tabella A oppure con "OCC34BIS", nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all'articolo 34-bis.