La non imponibilità Iva prevista dall'art. 8 bis Dpr 633/72 per la fornitura di beni e servizi alle navi è subordinata alla corretta presentazione della dichiarazione telematica "nautica" ed alla disponibilità di adeguate prove, sia della navigazione in "alto mare" - ovvero oltre il 70 per cento del numero di viaggi devono includere navigazione al di fuori dalle acque territoriali definite dalla legge - che dall'utilizzo commerciale.
L'esistenza di tali presupposti dipende dalle modalità di utilizzo della nave e dalla creazione di un'organizzazione operativa in grado di acquisire e gestire specifiche informazioni, di trasmetterle in modo tempestivo e completo al fisco e di esibirle sotto forma di documenti alle singole autorità preposte al controllo, tenendo conto del valore probatorio che gli spostamenti dello yacht hanno sia per l'alto mare sia per l'uso commerciale richiesti dalla legge.
Per gli operatori si pongono così due piani di difficoltà: uno prettamente compilativo, relativamente ai campi del quadro B della "dichiarazione nautica" introdotta dal Provvedimento Prot. N. 151377/2021, e l'altro di tipo sostanziale, in relazione alla prova delle condizioni di legge per la non imponibilità.
Seppure in teoria sia possibile la presentazione ex post, ovvero ex ante, della dichiarazione, od ancora rispetto ad un periodo limitato di tempo, nel caso in cui oggetto di vendita non imponibile sia la nave, dovendo presentare la dichiarazione il cessionario e dovendo il dichiarante attestare la disponibilità di idonea documentazione probatoria, la dichiarazione dovrebbe riferirsi al periodo successivo all'acquisto, disponendo il dichiarante soltanto della documentazione relativa alla navigazione svolta successivamente al suo acquisto.
Sebbene la legge preveda la non imponibilità come conseguenza dell'esercizio da parte del cliente o dell'importatore della facoltà di acquistare o importare in regime di non imponibilità, perché il cliente possa presentare detta dichiarazione occorre siano realizzate le condizioni oggettive di applicazione del regime.
Riguardo a queste, sebbene la dichiarazione telematica si riferisca al solo "alto mare", per legge il regime è limitato alle unità registrate ed utilizzare a scopo commerciale, quindi, nel caso di unità da diporto, occorrerà prestare particolare attenzione alla sussistenza anche di un effettivo impiego commerciale. La C.M. n.43/E/2011 aveva al riguardo fornito utili indicazioni operative, tra cui lo svolgimento di charter verso soggetti terzi in misura prevalente rispetto ai charter verso l'ultimo beneficiario effettivo nell'arco degli ultimi due anni, o, in difetto, prove alternative, quali l'affidamento dello yacht ad operatori specializzati o la pubblicità su riviste e siti di settore.
La tracciatura della navigazione a dimostrazione della condizione di alto mare per oltre il 70 per cento dei viaggi commerciali utilmente supporta la dimostrazione circa l'impiego commerciale.
Essendo esclusi dal calcolo del superamento del 70 per cento soltanto gli spostamenti effettuati per motivi tecnici - quali quelli da o verso cantieri, o determinati dalla esposizione in saloni nautici, tratte di trasferimento od altre circostanze funzionali all'attività di charter - la tracciatura AIS ed i dati del Log Book dovrebbero risultare coerenti anche a dimostrare che l'unità da diporto ha effettuato la navigazione esclusivamente commerciale, corrispondente ai contratti di charter formalizzati ovvero per motivi tecnici.
L'utilizzo da parte del beneficiario effettivo dovrà in ogni caso corrispondere a contratti di charter, in linea col mercato, soggetti ad IVA secondo le regole ordinarie. Il presupposto dell'impiego commerciale nel godimento dell'unità da diporto anche da parte del beneficiario effettivo dovrà infatti essere rispettato a prescindere dal luogo in cui si verifica ed a prescindere dalle regole di bandiera, che potrebbero consentire flessibilità nell'impiego da parte del beneficiario effettivo, ossia l'uso privato senza contratto. Ove ciò accadesse, si tratterebbe di flessibilità irrilevanti a modificare i principi di applicazione del regime, dovendo l'uso commerciale, nel caso di wacht che si avvale della non imponibilità Iva per acquisti e/o importazioni, essere esclusivo.