Nell'economia del mare le regole Iva sulla territorialità e sulle esenzioni possono essere direttamente influenzate dall'esistenza di specifici elementi di internazionalità e sono rese incerte dall'imprevedibilità a priori del luogo in cui le navi si troveranno ad operare.
In particolare, nel caso di cessione di beni - sia per quanto riguarda la nave che per i beni ad essa destinati - la territorialità è regolata in riferimento alle cessioni c.d. interne dall'art. 7-bis del DPR 633/1972 nel luogo di consegna. Nel caso di cessioni intracomunitarie il riferimento è invece all'art. 41, del D.L. 331/1993. In entrambi i casi, pur trattandosi di navi o di beni alle stesse destinati, le regole ordinarie non subiscono variazioni significative e risultano ai fini della territorialità IVA irrilevanti il luogo di stabilimento delle parti o la bandiera della nave.
Questo determina che, ad esempio, una cessione di nave con consegna in Italia rileva ai fini IVA nel nostro Paese anche se con bandiera estera e realizzata tra parti estere e che il cedente dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia, avendo cura che le condizioni e le formalità eventualmente necessari ai fini della non imponibilità dell'operazione siano correttamente identificate e siano tempestivamente posti in essere gli adempimenti necessari a garantirne l'applicabilità.
È utile al riguardo notare che la dichiarazione di alto mare (c.d. dichiarazione nautica) introdotta dal Provvedimento Direttoriale Prot. N. 151377/2021, che il Cliente deve necessariamente trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'applicabilità del regime di non imponibilità l'art. 8-bis, può essere presentata ( al Centro Operativo di Pescara) anche nel caso in cui il cliente sia privo di codice fiscale in Italia; diversamente, il fornitore da indicare nel quadro B sezione seconda deve essere necessariamente dotato di codice fiscale.
Per gli operatori esteri che intendano avvalersi del regime di non imponibilità previsto dall'art. 8-bis del DPR 633/1972 ai fini della vendita di una nave o di beni alla stessa destinati con consegna in Italia, ne deriva la necessità: che il cedente i) acquisisca il codice fiscale italiano prima della cessione - così da consentire la formalizzazione della dichiarazione di alto mare da parte del suo Cliente, dotato o meno che sia di codice fiscale italiano - e ii) sia registrato ai fini IVA, eventualmente attraverso la nomina di un rappresentante fiscale, in modo da porre in essere tempestivamente i relativi adempimenti.
Nel caso di Cliente residente, oltre che nel caso di cessioni intra-UE, gli adempimenti IVA dovranno essere realizzati dal cessionario in reverse-charge. Per la coincidenza del soggetto responsabile del rapporto tributario in Italia ed il soggetto in possesso di informazioni e documenti probatori delle condizioni di esenzione, oltre che per l'oggettiva incompatibilità del modulo, la dichiarazione di alto mare deve ritenersi non dovuta per le operazioni in reverse-charge; il cessionario residente provvederà all'applicazione del regime per la sussistenza delle condizioni oggettive, della cui conoscenza e dimostrazione è responsabile, senza dichiarazione di alto mare.