Notifiche - Ora le Pec sono inviabili a chiunque abbia un domicilio digitale

Notifiche - Ora le Pec sono inviabili a chiunque abbia un domicilio digitale

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Di Mastromatteo Alessandro

Razionalizzazione del sistema delle notifiche digitali di atti, provvedimenti, avvisi, comunicazioni nonché cartelle di pagamento: lo schema di decreto legislativo di riforma dell'accertamento tributario, che attua la legge delega fiscale, estende in modo generalizzato la possibilità per il fisco di notificare gli atti di natura tributaria con Pec a tutti i contribuenti dotati di domicilio digitale, innovando rispetto al comma 7 dell'articolo 60 del Dpr 600/1973. 

Tale posizione, abrogata e sostituita dal nuovo articolo 60-ter, limitava la possibilità di notifica a mezzo Pec alle ipotesi in cui destinatari risultano essere le imprese costituite in forma societaria, i professionisti iscritti in Albi o elenchi, i curatori fallimentari, i liquidatori giudiziali e le pubbliche amministrazioni, oltre ai soggetti privati, e non obbligati, che abbiano espressamente richiesto tale modalità di invio.

La novella legislativa, nel mantenere ferma la facoltatività di utilizzo della Pec, oltre a estendere le categorie di potenziali riceventi, chiarisce e riordina, ai fini del calcolo e del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, le regole di perfezionamento della notifica. Inoltre, semplifica le modalità di gestione delle situazioni di anomalia o di impossibilità di consegna del messaggio inviato differenziandole a seconda del loro destinatario.

Le novità sulle notifiche via Pec decorrono con riguardo agli atti e alle comunicazioni emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislastivo di riforma e quindi dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

I DESTINATARI

Il Dlgs introduce il nuovo articolo 60-ter, prevedendo che gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni potranno essere notificati digitalmente direttamente dal competente ufficio, utilizzando la posta elettronica certificata. Con tali finalità, gli uffici notificatori potranno consultare telematicamente ed estrarre gli indirizzi Pec che costituiscono il domicilio digitale. 

Le disposizioni normative che lo regolamentano sono contenute nel Cad (Codice dell'amministrazione digitale, Dlgs 82/2005). L'articolo 3-bis obbliga a dotarsi di tale domicilio pubbliche amministrazioni, professionisti tenuti all'iscrizione in Albi ed elenchi e soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese, riconoscendo inoltre la facoltà di chiunque di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale.

GLI ELENCHI DEGLI INDIRIZZI

Quanto alle modalità di notifica, gli atti destinati a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi vanno inviati al domicilio digitale risultante dall'Ipa.

Quando sono destinati alle imprese individuali o a quelle costituite in forma societaria, nonché a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Ini-Pec, la trasmissione va effettuata al domicilio digitale risultante da tale indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'Inad (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in Albi, elenchi o registri professionali o nel Registro delle imprese). 

Se sono invece destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato, l'invio va trasmesso al domicilio digitale professionale risultante dall'Inad o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente. 

È possibile infine anche la notifica al domicilio digitale speciale quando eletto, dai soggetti non tenuti all'iscrizione in albi o nel Registro delle imprese, per ricevere notifica di atti, avvisi e provvedimenti, comunicando tale domicilio secondo le modalità che saranno stabilite con Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. 

Studio Santacroce & Partners

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