Nell'ottica di semplificazione e massima diffusione dei meccanismi di notifica via Pec, anche delle cartelle di pagamento, il nuovo decreto legislativo sull'accertamento definisce anche le modalità di gestione di eventuali anomalie che impediscono il completamento della procedura di notifica, indicando come perfezionare la consegna, puntualizzando infine le regole per il calcolo dei termini di prescrizione e decadenza.
Per l'invio di atti, avvisi e provvedimenti, che per prescrizione normativa non vanno notificati, se il domicilio digitale risulta saturo, l'ufficio è chiamato ad effettuare un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se non è possibile completare la consegna neppure con il nuovo invio o il domicilio risulta non valido o attivo, si realizza una procedura differenziata di notifica in ragione del destinatario.
Per le pubbliche amministrazioni iscritte a Ipa, per imprese e professionisti in Inad, perché non tenuti all'obbligo dell'indirizzo digitale, e per chi ha eletto domicilio speciale, l'ufficio procederà con gli ordinari metodi di consegna per posta cartacea previsti dal Codice di procedura civile.
Se invece la notifica va effettuata nei confronti di contribuenti iscritti a Ini-Pec, e quindi imprese e professionisti obbligati ad essere titolari di un domicilio digitale, si procede al deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa con pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni. Allo stesso tempo, l'ufficio darà inoltre notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
Il momento di perfezionamento della notifica rileva per garantire l'individuazione ed il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza. In questo senso, la notificazione a mezzo Pec si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella Pec, o del servizio di recapito certificato qualificato, gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio.
Al contrario, per il destinatario la notifica si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di Pec trasmette all'ufficio. Se la procedura di notifica non si realizza invece con il deposito temelatico presso InfoCamere, la stessa si intende perfezionata per il destinatario nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso del sito internet.