Rappresentante fiscale, obbligo di garanzia per i venditori extra Ue

Rappresentante fiscale, obbligo di garanzia per i venditori extra Ue

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Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

L'obiettivo è prevenire le frodi derivanti dall'importazione nell'Unione europea di beni in regime di esenzione d'imposta.

Cessioni e acquisti da soggetti esteri tramite rappresentante fiscale più sicuro in quanto effettuate previa prestazione di una garanzia. Sul rappresentante grava anche un obbligo di controllo e verifica di natura documentale.

Nel decreti che dà attuazione alla delega fiscale in riferimento alla materia dell'accertamento tributario e di concordato preventivo biennale entrano anche interventi contro l'evasione Iva. 

Tra le misure dirette alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di frode fiscale, infatti, si colloca la disposizione di cui all'articolo 4 che vincola alla prestazione di una garanzia il rappresentante fiscale del soggetto estero, il quale intende effettuare operazioni intraUe da e/o verso l'Italia.

La ragione di tale intervento è da ricercarsi nella necessità di prevenire l'evasione dell'Iva all'importazione tramite schemi fraudolenti che spesso coinvolgono soggetti esteri che effettuano importazioni nell'Unione Europea.

Il caso potrebbe essere il seguente: un soggetto extraUe, avvalendosi di una posizione Iva in Italia di un prestanome, aperta con l'aiuto del suo rappresentante fiscale francese, introduce merce immessa in libera pratica in Italia (con il versamento dei soli dazi) in esenzione da Iva. Ciò in quanto all'importazione in questione fa seguito una cessione intra Ue dall'Italia alla Francia nei confronti del rappresentante fiscale del soggetto estero.

In base all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), direttiva Iva è prevista l'esenzione dal versamento dell'Iva per le importazioni di beni spediti/trasportati da un Paese extraUe in uno Stato membro diverso da quello di destinazione dei beni, qualora la cessione degli stessi, effettuata dall'importatore, presenta i requisiti per essere considerata una cessione intraUe. 

La norma non è applicata, però, nel corso degli anni, a copertura di fenomeni fraudolenti, spesso disinnescati dai controlli fiscali. Dall'altro lato, in varie occasioni, è stato richiesto l'intervento della Corte di giustizia europea a difesa dell'importatore in buona fede al quale, nell'ambito dello schema operativo sopra descritto, potrebbe essere richiesta l'imposta non versata. Secondo i giudici europei, il beneficio del diritto all'esenzione dall'Iva all'importazione non può essere rifiutato, qualora le condizioni per l'esenzione della cessione intraUe successiva non siano soddisfatte a causa di un'evasione fiscale commessa dall'acquirente, a meno che non sia accertato che l'importatore sapeva ( o avrebbe dovuto sapere) che l'operazione rientrava in un'evasione posta in essere da quest'ultimo e non ha adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione per evitare la propria partecipazione alla frode (sentenze cause C-108/17 e C-531/17). L'intervento del decreto accertamento introduce, appunto, alcuni correttivi al fine di prevenire tali fenomeni.

La previsione di una garanzia per poter iscriversi al Vies a carico del soggetto extraUe che opera tramite rappresentante fiscale (articolo 35, comma 7-quater, Dpr 633/72), di nuovi obblighi posti in capo a quest'ultimo di verifica sulla completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente (pena la sanzione fissa da 3mila a 50mila euro), nonché la richiesta della sussistenza dei requisiti di onorabilità (assenze di condanne per reati finanziari, eccetera) previsti dalla legge (articolo 17, comma 3, ultimi periodi, Dpr 633/72), vanno letti nel senso di evitare ex ante che un regime di vantaggio, quale quello previsto dall'articolo 143 della direttiva, possa diventare uno strumento di arricchimento nella mani degli evasori.

Studio Santacroce & Partners

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