Iva nautica, doppio binario sull'utilizzo internazionale

Iva nautica, doppio binario sull'utilizzo internazionale

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Di Santacroce Benedetto, Bellieni Carla

La difficoltà di determinare l'effettivo utilizzo internazionale dell'imbarcazione creava, e oggi ancora crea, non pochi problemi agli operatori e alle autorità preposte al controllo per la corretta applicazione delle regole di territorialità Iva, nelle operazioni di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di navi. 

In particolare, per le sole unità da diporto, la base imponibile Iva dei contratti conclusi dal 1° novembre 2020 è stata vincolata all'utilizzo in ambito unionale determinato in base ai prinicipi di effettività e di prova. 

Per gli stessi contratti, conclusi prima del 1° novembre 2020, risultano invece applicabili le percentuali forfettarie presuntive stabilite dall'agenzia delle Entrate in ragione: 

  1. della difficoltà di determinare la quota di utilizzo europeo e non europeo;

  2. dell'assenza di regole per la determinazione di tale impiego;

  3. di un contesto internazionale che, per le difficoltà oggettive e per evitare distorsioni della concorrenza, si era orientato in modo omogeneo a determinare la quota di utilizzo non-Ue da escludere da tassazione in modo forfettario e presuntivo.

In coerenza con questo contesto, lo spartiacque temporale del superamento delle percentuali forfettarie è stato fissato, sia in Italia che negli altri Paesi che seguivano la stessa metodologia di calcolo della base imponibile, con salvezza dei contratti conclusi prima della modifica.

Le nuove regole applicabili ai contratti conclusi dal 1° novembre 2020 presentano, tuttavia, diverse difficoltà.

Mentre le percentuali forfettarie presuntive consentivano un quadro applicativo chiaro e non distorsivo, adesso la prova principe della navigazione è costituita dal segnale Ais (automatic identification system), che viene rilevato da terra e presenta discontinuità che possono minare precisione e affidabilità dei dati. 

Inoltre, per arrivare alla determinazione della percentuale di navigazione entro e fuori dall'Ue, occorre non soltanto che il punto nave sia rilevabile giorno per giorno - come su internet oggi è possibile gratuitamente - ma che sia anche conservato in modo affidabile ed elaborato con un algoritmo che permetta di determinare la percentuale del tempo trascorso all'interno ovvero all'esterno del territorio Ue.

Oggi ciò è reso possibile da provider specializzati che, tuttavia: 

  1. possono operare soltanto in presenza di segnale Ais rilevabile;

  2. determinano per gli operatori maggiori costi e difficoltà operative;

  3. necessitano di regole chiare per il calcolo.

Riguardo a queste ultime, se pure il provvedimento direttoriale n.341339/2020 ha fornito definizioni e indicazioni operative, permangono dubbi e difficoltà di tradurre in algoritmo i prinicipi, come conferma la recente risposta a interpello n.430/2023, pubblicata a distanza ormai di quasi tre anni dall'entrata in vigore della modifica, in cui l'Agenzia si è inaspettatamente discostata dal tenore letterale del provvedimento attuativo.

Ciò determina la difficoltà per i provider di fornire dati relativi alla navigazione fiscalmente rilevante in Italia e la necessità di adeguata protezione dei principi di buona fede e legittimo affidamento del contribuente.

Permane invece l'applicazione delle percentuali forfettarie per le navi commerciali, non da diporto, escluse dalla modifica.

Studio Santacroce & Partners

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