Per le Entrate sono esclusi solo i natanti in cantiere per manutenzione o altre ragioni che ne impediscono la fruizione. Nel caso in cui uno yacht - armano o meno che sia, sia esso in banchina o in rimessaggio a terra - stazioni, per scelta del locatario, nel luogo di ricovero abituale in Italia ovvero in un altro Paese dell'Unione, si configura "utilizzo" nel territorio unionale ai fini dell'individuazione del luogo della prestazione di servizi nei contratti di leasing nautico.
Non si configura "utilizzo" nel solo caso "in cui l'unità sia in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta funzione".
È la posizione espressa dalla risposta a interpello 430/2023, in cui l'Agenzia ha ritenuto non condivisibile la soluzione interpretativa proposta dal contribuente riguardo alla corretta interpretazione della nozione di "utilizzo", ai fini dell'applicazione dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis, del Dpr 633/1972, che regola le prestazioni di locazione anche finanziaria, e di noleggio, non a breve termine di unità da diporto verso soggetti non passivi di imposta.
IL SUPERAMENTO DELLE PERCENTUALI FORFETTARIE
La materia ha recentemente subito una profonda modifica, che ha portato al superamento, per i contratti stipulati dal primo novembre 2020, delle percentuali forfettarie presuntive di determinazione dell'utilizzo non unionale escluso da imposizione per difetto del presupposto territoriale stabilite dall'Agenzia per superare le difficoltà connesse alla prova dell'effettivo utilizzo dell'imbarcazione in acque territoriali. Per effetto di tale modifica, l'esclusione da imposizione è stata condizionata all'effettivo "utilizzo" dell'unità da diporto al di fuori del territorio unionale, idoneamente documentato.
I PRINCIPI DI EFFETTIVITÀ E PROVA
Con provvedimento 341339/2020 l'Agenzia aveva fornito le indicazioni implementative necessarie all'applicazione dei principi di effettività e di prova ed in questa sede definito l'"utilizzo" rilevante alla determinazione della quota imponibile dei contratti di leasing nautico come "le settimane in cui l'imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici".
La definizione portata dal provvedimento attuativo aveva portato gli operatori ad intendere che nella determinazione della base imponibile contassero le settimane di navigazione e non lo stanziamento, quando l'unità non viene utilizzata o è, semplicemente, ferma.
L'interpretazione fornita dall'Agenzia sorprendentemente smentisce la definizione del provvedimento attuativo, determinando rispetto ad essa un maggior onere in termini di Iva sulle unità in leasing che avevano programmato il rimessaggio nell'Ue e innescando delicati dubbi applicativi laddove ad esmepio le operazioni di manutenzione siano effettuate senza spostamento dell'unità in cantiere.