Aliquota Iva ridotta anche per gli alloggi alberghieri senza classificazione

Aliquota Iva ridotta anche per gli alloggi alberghieri senza classificazione

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Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

Aliquota Iva ridotta per gli alloggi alberghieri anche se non in possesso di un certificato di classificazione. I giudici europei, con la sentenza emessa l'8 febbraio nella causa c-733/22, danno seguito all'orientamento "sostanzialistico" nella valutazione dei requisiti per l'applicazione di un regime Iva di favore, quale può essere l'aliquota ridotta o l'esenzione.

Una disposizione bulgara prevede l'aliquota Iva ridotta per l'alloggio fornito da strutture alberghiere se, e in quanto, tali strutture dispongano di un certificato di classificazione. È la sussistenza di tale condizione a spingere il giudice nazionale a presentare la questione pregiudiziale. La Corte parte dal presupposto che la direttiva concede agli Stati membri la facoltà di procedere a un'applicazione selettiva dell'aliquota ridotta, la quale è subordinata a due condizioni: i) isolare dalla categoria di prestazioni interessata gli elementi concreti e specifici che permettano di individuare, separatamente dalle altre prestazioni della categoria, quelle agevolabili; ii) rispettare il principio di neutralità.

Quanto al primo punto, la Corte osserva che, poiché in Bulgaria l'obbligo di classificazione riguarda tutte le prestazioni di alloggio alberghiero, non si può ritenere che il rispetto di tale obbligo circoscriva l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta ad elementi specifici e concreti di tale categoria di prestazioni.

L'obbligo di certificazione riguarda, infatti, tutte le prestazioni rientranti in tale categoria. Ciò non toglie che, per le strutture ricettive, che operano senza la classificazione prevista dalla legge, vi sia una violazione delle norme amministrative nazionali e che siano applicate le relative sanzioni.

Quanto alla verifica della neutralità - secondo cui beni e servizi in concorrenza non possono essere trattati in modo diverso sul piano Iva - la Corte rileva che la classificazione dell'albergo avrebbe sì una funzione di garanzia per il consumatore medio, ma potrebbe non essere decisiva ( si pensi a foto o recensioni online) e, quindi, non sarebbe tale da diversificare i servizi. 

In definitiva, sebbene i giudici Ue rimandino a quelli nazionali per la valutazione di tali elementi, rimarcano la necessità di porre l'accento sugli aspetti sostanziali più che su quelli formali dell'operazione. 

La sentenza ha sicuramente dei risvolti anche in ambito nazionale e mette in discussione tutti quei casi in cui, o per norma o per prassi, si vincola un regime di vantaggio, o addirittura lo stesso diritto alla detrazione, ad un elemento formale piuttosto che dare rilievo alla sostanza dell'operazione. 

È il caso dell'indetraibilità dell'Iva sugli immobili formalmente ad uso abitativo (per classificazione catastale) anche se, di fatto, inerenti all'attività d'impresa. Criticità intercettata dal legislatore della legge delega, che ha espresso l'intenzione di abrogare l'articolo 19-bis1, comma 1, lett. i), del decreto Iva. 

Studio Santacroce & Partners

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