Comunicazione Dac7 anche per le operazioni nazionali relative ad attività pertinenti realizzate mediante piattaforma di marketplace, non rilevando il carattere transfrontaliero o meno delle stesse: a ridosso della imminente scadenza di giovedì 15 febbraio, termine prorogato rispetto a quello a regime del 31 gennaio di ciascun anno, con una serie di faq l'agenzia delle Entrate contribuisce a chiarire sia il perimetro soggettivo degli obbligati che le regole per compilare i campi del tracciato.
La direttiva 2021/514 contenente la cosiddetta Dac7, directive administrative cooperation, recepita in Italia con il Dlgs 32/2023, impone ai gestori di piattaforme online due adempimenti:
- realizzare le procedure di verifica entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione;
- trasmettere, secondo le modalità e con i formati individuati con il provvedimento direttoriale delle Entrate 406671/2023, le informazioni sui venditori che operano attraverso le piattaforme entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Con riguardo al profilo oggettivo delle operazioni interessate, il quesito posto alle Entrate ha riguardato l'obbligo di inviare la comunicazione anche se, attraverso il marketplace, i venditori abbiano realizzato solo operazioni nazionali.
L'adempimento comunicativo imposto dalla Dac7 è funzionale, infatti, allo scambio di informazioni tra gli Stati membri circa la redditività prodotta attraverso le piattaforme digitali: si è voluta garantire la disponibilità di dati sufficienti alle amministrazioni fiscali per valutare e controllare correttamente il reddito lordo realizzato dalle attività commerciali svolte con l'intermediazione di piattaforme digitali; situazione questa resa ancora più problematica quando il reddito o la base imponibile transitano attraverso marketplace stabiliti in altra giurisdizione.
Il meccanismo disegnato prevede un duplice livello comunicativo: alla comunicazione contenente i dati relativi ai venditori, trasmessa al fisco locale entro la fine di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento segue lo scambio di informazioni entro i due mesi successivi, con le autorità competenti in cui il venditore è residente.
Il primo scambio dovrebbe essere effettuato entro il 29 febbraio 2024, salvo proroghe.
Proprio la finalità transfrontaliera dell'adempimento, poteva far ritenere che la comunicazione fosse dovuta solamente in presenza di venditori non residenti che avessero operato tramite il marketplace: la domanda posta al fisco riguarda proprio la sua obbligatorietà o meno in presenza di un soggetto passivo italiano che cede beni o presta servizi a un soggetto localizzato in Italia.
Ad avviso dell'agenzia delle Entrate, la comunicazione è dovuta in relazione a tutti i venditori che svolgono attività pertinenti mediante una piattaforma, a prescindere dal carattere transfrontaliero delle attività svolte.
Il richiamo alle attività pertinenti porta inevitabilmente ad altri effetti tenuto conto della loro definizione contenuta alla lettera h) dell'articolo 2 del decreto legislativo di recepimento: sono tali, infatti, quelle svolte per percepire un corrispettivo realizzate a fronte della locazione di beni immobili, di servizi personali, vendita di beni e il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Fanno tuttavia eccezione, e non sono quindi pertinenti né vanno comunicate perché il modello di affari è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione, quelle svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma o di un'entità collegata allo stesso, definita alla lettera s) come quelle dove una delle due controlla l'altra o se le due entità sono soggette a controllo comune.