Navigazione nautica e territorialità Iva - Commento risposta a interpello 430/2023

Navigazione nautica e territorialità Iva - Commento risposta a interpello 430/2023

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Di Santacroce Benedetto, Bellieni Carla

L'applicabilità dei principi di effettività e di prova ai fini del calcolo puntuale della quota di impiego da escludere da tassazione nei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di unità da diporto richiede regole chiare nei contenuti e nella decorrenza dell'introduzione di nuove regole. 
Ponendosi in distonia con il provvedimento attuativo della legge di Bilancio 2020 e del Decreto Semplificazioni 2020 che avevano determinato per le sole unità da diporto, limitatamente ai contratti conclusi dal primo novembre 2020, il superamento delle percentuali forfettarie presuntive in precedenza stabilite dall'Agenzia per determinare la navigazione fuori dal territorio unionale esclusa da tassazione, la risposta ad interpello n. 430/2023 innesca incertezza, dubbi applicativi ed il pericolo che l'interpretazione postuma su cui si fonda essenzialmente la posizione dell'Agenzia possa innescare in sede di controllo una interpretazione retroattiva dell'inatteso revirement. 

 

Il criterio di determinazione puntuale della base imponibile IVA nei contratti non a breve termine di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di unità da diporto, di cui all'art. 7-sexies, lettera e-bis, legge IVA, espresso dall'Agenzia nella risposta ad interpello n. 430/2023, non corrisponde a quello indicato nel decreto attuativo della disposizione che ha terminato l'applicabilità delle percentuali forfettarie presuntive stabilite dall'Agenzia per determinare la quota di impiego non unionale dello yacht (Circolari n. 49/2002 e 38/2009). 

Se l'abbandono delle percentuali forfettarie presuntive stabilite dalla stessa Agenzia per superare le difficoltà connesse alla quantificazione in modo puntuale della quota di navigazione fiscalmente rilevante per i contratti di impiego di unità da diporto non a breve termine conclusi a partite dal primo novembre 2020 rappresenta nel sistema un punto certo, non è chiaro come tale percentuale "puntuale" debba essere in concreto determinata.

Mentre il provvedimento attuativo definisce "utilizzo" rilevante ai fini del calcolo della base imponibile IVA "le settimane in cui l'imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici", nella risposta ad interpello n. 430/2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiaramente inteso che si configura "utilizzo" nel territorio unionale ai fini dell'individuazione del luogo della prestazione di servizi nei contratti di leasing nautico nel caso in cui uno yacht - armato o meno che sia, sia esso in banchina o in rimessaggio a terra - stazioni, per scelta del locatorio, nel luogo di ricovero abituale in Italia ovvero in un altro Paese dell'Unione. 

Secondo quanto indicato dall'Agenzia nella risposta ad interpello n. 430/2023 non si configura quindi "utilizzo" "nel solo caso in cui l'unità sia in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta fruizione". 

Entrambi i metodi esprimono un criterio di calcolo puntuale, supportato da analoghi mezzi di prova, dell'utilizzo dello yacht rilevante ai fini della territorialità IVA, ma l'utilizzo dello yacht qualificante al calcolo indicato nelle "definizioni" del Provvedimento Direttoriale Prot. n. 341339/2020, attuativo della Legge di Bilancio 2020 e del Decreto semplificazioni 2020, differisce in modo significativo dall'utilizzo qualificante indicato dalla risposta ad interpello emanata a distanza di circa tre anni dalla decorrenza delle nuove norme. 

I due metodi coincidono soltanto riguardo all'esclusione del periodo di eventuale fermo nave in cantiere per lavori, ma, mentre le istruzioni del provvedimento attuativo limitano l'utilizzo rilevante ai fini IVA alle (sole) settimane di effettiva navigazione, con esclusione quindi dei periodi in cui lo yacht sia fermo e non effettui alcuno spostamento, la risposta ad interpello n. 430/2023 considera rilevanti al calcolo, senza distinzione se lo yacht abbia o meno in concreto navigato, tutte le settimane dell'anno, con la sola esclusione di quelle di ricovero dello yacht in cantiere per lavori.

In base alla risposta ad interpello n.430/2023, infatti, anche ormeggio e rimessaggio, in aggiunta all'effettivo impiego in navigazione già compreso nell'utilizzo in base alle definizioni del Provvedimento attuativo del 29 settembre 2020, entrerebbero nel calcolo dell'impiego, determinando, ove avvengano in acque internazionali e/o in Paese non unionale, un innalzamento della quota di utilizzo non territorialmente rilevante rispetto alla definizione contenuta nel Provvedimento attuativo. Diversamente, rimessaggio e/o ormeggio in ambito unionale, secondo la definizione contenuta nel Provvedimento attuativo, sarebbero irrilevanti al calcolo, mentre determinerebbero un aggravio in termini di IVA, aumentando la quota di "utilizzo" territorialmente rilevante, secondo le definizioni contenute nella risposta ad interpello n. 430. Il contrasto tra le definizioni solleva delicati problemi applicativi: attribuendo alla risposta ad interpello un valore interpretativo più generale, che lo strumento giuridico tecnicamente non possiede, dovrebbe porsi un problema di legittimità e di decorrenza delle nuove regole, mentre la validità della risposta n. 430 per il (solo) caso specifico oggetto di interpello contrasta con i principi di imparzialità e correttezza nell'azione della pubblica amministrazione. Alla questione risultano comunque estranei i contratti conclusi anteriormente al primo ottobre 2020 e quelli non aventi ad oggetto unità da diporto, per questi le percentuali forfettarie presuntive risultano tutt'ora applicabili senza soluzione di continuità, essendo esclusi dalla modifica che ne ha determinato la soppressione. 

Studio Santacroce & Partners

 

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