Esenti da bollo le fatture per le provviste di bordo assimilate all'export

Esenti da bollo le fatture per le provviste di bordo assimilate all'export

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

Fatture esenti da bollo anche per gli approvigionamenti di dotazioni e provviste di bordo assimilate all'esportazione, eseguite in regime di non imponibilità Iva ex articolo 8bis Dpr 633/72.

La risposta 45 delle Entrate, di ieri, si pone in continuità rispetto a precedenti decisioni di prassi e, recependole, estende l'esenzione dal bollo di due euro prevista dal Dpr 642/72 già prevista per le esportazioni, anche a talune operazioni assimilate.

Il chiarimento affermativamente a una richiesta di conferma circa il fatto che, sulle fatture emesse a fronte della fornitura di carburante per natanti, ai sensi dell'articolo 8bis, non debba essere applicata l'imposta di bollo. 

A questa conclusione, l'Amministrazione giunge secondo un principio di assimilazione esteso anche ai fini del bollo, ritenendosi che l'esenzione si applichi anche alle fatture relative a cessioni di "merci destinate dall'acquirente all'esportazione".

Partendo dalla risoluzione 415755/73, viene osservato che le fatture in argomento, non essendoci alcuna deroga alle disposizioni in materia di bollo, dovranno essere assoggettate a imposta, fatta eccezione per le fatture e i simili documenti emessi nei confronti degli armatori per l'imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto sono da ritenersi atti "inerenti a operazioni tendenti alla realizzazione dell'esportazione di merci". Alla stessa conclusione giunge anche la successiva risoluzione 311654/84, che conferma l'esenzione dal bollo anche per operazioni senza bolletta di esportazione, qualora le relative forniture "possano essere ritenute inerenti alla realizzazione dell'esportazione di merci".

Il principio espresso dall'Agenzia poggia su una lettera generale e finalistica dell'articolo 8bis Dpr Iva, per cui si intende la norma avente una natura di scorta per operazioni che, di base, seppure con modalità, tempi e forme diverse, attengono ad esportazioni. E questa lettura attrae le operazioni della specie alle ipotesi di esenzione del bollo che, per legge, sono genericamente ricondotte alle sole esportazioni. 

Il principio desta tuttavia qualche riserva, perché non sempre i beni ceduti in esenzione ex articolo 8bis sono "inerenti" o "tendenti" alla realizzazione di esportazione; essi, piuttosto, beneficiano di una non imponibilità che riconosce la peculiarità dell'operazione, e che trova proprio nella non considerazione della territorialità la sua prima eccezione, in molti casi non interessando la destinazione del bene rifornito.

La prova di questa conclusione risiede proprio nel caso di specie, dove l'istante rappresenta di procedere con operazioni 8bis nel quadro del Dm 225/15 (o ex 577/95), che per definizione è stato destinato ai prodotti energetici impiegati per navigare nelle acque Ue. 

Studio Santacroce & Partners

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