Da conservare e comunicare anche i pagamenti effettuati e ricevuti da un Psp (Payment service provider) verso un proprio fornitore, mentre in caso di operazioni straordinarie intervenute nel corso di un trimestre, la società incorporante deve trasmettere i dati della incorporata cumulandoli con i propri ai fini del calcolo della soglia delle venticinque operazioni verso un medesimo beneficiario transfrontaliero: continua l'opera di interpretazione e assistenza agli operatori interessati all'invio della comunicazione Cesop da parte dell'agenzia delle Entrate, con la pubblicazione nella giornata del 19 febbraio 2024, di ulteriori risposte ai quesiti in vista del primo adempimento in scadenza il prossimo 30 aprile.
Il che dimostra il particolare livello di attenzione dedicato alla comunicazione, introdotta con il decreto legislativo 153 del 2023, con cui, recependo la direttiva (UE) 2020/284, sono stati inseriti i nuovi articoli da 40-bis a 40-sexies all'interno del decreto Iva.
L'adempimento consiste nella raccolta e nella conservazione delle informazioni sui pagamenti transfrontalieri così da alimentare il cesp (Central electronic system of payment information), che permette gli incroci necessari ad intercettare comportamenti irregolari nell'assolvimento degli obblighi Iva.
Gli obblighi di conservazione e comunicazione riguardano, secondo le indicazioni rese nella giornata del 19 febbraio, anche i pagamenti disposti e ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento verso un proprio fornitore, quando risultano verificate le altre condizioni quali il numero di pagamenti transfrontalieri per trimestre verso un beneficiario.
Invece, in caso di incorporazione di un psp in altro soggetto nel corso di un trimestre di riferimento, le operazioni effettuare dal soggetto incorporato andranno comunicate dall'incorporante chiamanto anche alla verifica del superamento della soglia delle venticinque operazioni, che dà luogo all'obbligo di comunicazione, aggregando anche le operazioni per le quali ha prestato direttamente servizi di pagamento.
Gli altri chiarimenti forniti hanno riguardato la tempistica di invio di un file correttivo o sostitutivo, che andrà trasmesso quanto prima anche se oltre la scadenza stabilita, oltre che le modalità di comunicazione dei dati dei pagamenti quando il beneficiario è localizzato in UE o in altro Stato terzo.
Al riguardo, come indicato dalle faq pubblicate dalla Commissione Europea, ed in particolare dalla risposta 2.1.1.1, si devono inviare il numero di conto del beneficiario, ad esempio il codice Iban (International bank identification number) o il codice commerciale (Business) Identifier Code Bic del psp del beneficiario, che si basa sullo standard internazionale ISO 9362.