Nei rapporti B2B divieto di fatturazione elettronica per il soggetto non residente, non stabilito in Italia, ma identificato direttamente o con rappresentante fiscale: tramite SdI potrà essere trasmesso un documento ai fini contabili o organizzativi, tranne nelle operazioni con consumatori finali in cui risulta debitore di imposta.
Con la risposta a interpello n.58/E, pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate conferma quanto già indicato con precedenti documenti di prassi, ribadendo il formale divieto di emissione di fatture per un soggetto non residente, consentendogli tuttavia, attraverso il Sistema di interscambio, l'invio di un documento contabile fuori campo Iva con codice natura N. 2.2. .
L'istanza di interpello è stata formulata da una società sanmarinese: le spedizioni di prodotti finiti, in favore della clientela italiana, unionale o estera, sono effettuare da un centro logistica ubicato sul territorio nazionale.
Avvalendosi di un rappresentante fiscale, l'interpellante intende procedere, da un lato, alla trasmissione di fatture elettroniche per cessioni intraunionali e per le esportazioni; dall'altro, nei confronti di clientela italiana, all'invio di un documento con validità esclusivamente contabile in quanto cliente, in qualità di debitore di imposta, è tenuto ad assolvere l'Iva mediante autofattura o inversione contabile.
Nel ripercorrere la disciplina normativa circa la documentazione degli scambi commerciali con San Marino, le Entrate ricordano come quando il cedente/prestatore è un soggetto non residente, l'assolvimento dell'imposta tramite inversione contabile deve essere realizzato dal cessionario/committente stabilito. Cedente o prestatore non residente, anche se identificato in Italia, non è infatti tenuto all'emissione della fattura tramite l'identificativo Iva italiano.
Tuttavia, in relazione ad una cessione interna, la disciplina normativa non esclude che il rappresentante fiscale possa emettere un documento non rilevante Iva nei confronti di soggetto residente.
In assenza di obbligo di documentazione tramite fattura elettronica, l'operatore non residente, per necessità organizzative o anche solo di migliore e più trasparente gestione dei rapporti tra le parti, potrà emettere documenti ai fini contabili in relazione alla cessione di beni presenti sul territorio nazionale indicando, oltre al codice natura N 2.2, anche che la relativa imposta sarà assolta dal cessionario nazionale ex articolo 17, comma 2, del decreto Iva.