Cambiano le modalità di calcolo per i massimali degli aiuti de minimis in relazione al periodo triennale di monitoraggio.
Questa una delle novità sottolineate da Assonime nella circolare 5/2024 di ieri in cui ha illustrato i nuovi regolamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato de minimis che, in relazione alla loro modesta entità, sono esonerati dal controllo degli aiuti di Stato in quanto non incidono sulla concorrenza e sul mercato.
Ricordiamo che il 13 dicembre 2023, la Commissione europea ha pubblicatoil nuovo regolamento de minimis (regolamento Ue 2023/2831) che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024.
Tra le novità introdotte si segnala l'aumento del massimale per "impresa unica" da 200 mila euro a 300 mila euro in tre anni.
Il regolamento stabilisce, in linea con la precedente disciplina e come chiarito da Assonime nella circolare, che gli aiuti de minimis si considerano concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, sulla base del regime giuridico nazionale, il diritto di ricevere gli aiuti indipendentemente dalla data di effettiva erogazione degli stessi all'impresa.
Assonime chiarisce: una delle questioni più significative sollevate dalla nuova normativa che riguarda la modalità di calcolo in relazione al periodo triennale di monitoraggio.
Sul punto, richiamando anche la faq presente sul Registro nazionale degli Aiuti di Stato, la circolare esamina la novità su come si dovrà calcolare il massimale.
In particolare, il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del rispetto dell'importo massimo degli aiuti de minimis deve essere valutato su base mobile.
Quindi si deve partire dalla data di concessione dell'ultimo aiuto de minimis e si deve procedere a ritroso tenendo conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti.
Il periodo, a differenza di come veniva calcolato in precedenza, non prende più in considerazione l'esercizio finanziario in corso e i due precedenti, ma tre anni solari, ritornando al metodo di calcolo previsto prima del regolamento 1407/2013.
A titolo esemplificativo in caso di un nuovo aiuto de minimis con data di concessione al 10 febbraio 2024, occorre calcolare gli aiuti ricevuti dall'impresa unica dall'11 febbraio 2021 al 10 febbraio 2024.
Seguendo il precedente metodo di calcolo, invece, andavano considerati gli aiuti ricevuti nel 2024 fino al 10 febbraio - esercizio in corso - e gli aiuti ricevuti nel 2023 e nel 2022.
IL MONITORAGGIO
Altra importante novità rilevata da Assonime è l'obbligo di monitoraggio per gli stati membri che dovranno inserire, dal 1° gennaio 2026, le informazioni relative agli aiuti de minimis concessi in un registro ad hoc che dovrebbe ridurre gli obblighi di rendicontazione delle imprese.
RIASSUMENDO
La novità Cambiano le modalità di calcolo per i massimali degli aiuti de minimis in relazione al periodo triennale di monitoraggio. |
L'aumento del massimale Aumenta il massimale per "impresa unica" da 200mila euro a 300mila euro in tre anni. |
Data di partenza per il calcolo Gli aiuti de minimis si considerano concessi nel momento in cui all'impresa è accordtao il diritto di ricevere gli aiuti indipendentemente dalla data di effettiva erogazione degli stessi all'impresa. |
I tre anni a ritroso Il calcolo, a differenza di come veniva calcolato in precedenza, non prende più in considerazione l'esercizio finanziario in corso e i due precedenti, ma tre anni solari, ritornando al metodo di calcolo previsto prima del regolamento 1407/2013. |
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