Società di comodo, salta il divieto all'esercizio della detrazione Iva

Società di comodo, salta il divieto all'esercizio della detrazione Iva

CONDIVIDI SU

Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

Le regole Iva connesse alle società di comodo violano il diritto unionale sia per quanto riguarda la soggettività passiva che per quanto riguarda il diritto alla detrazione dell'imposta.

In particolare, la pronuncia relativa alla causa C-341/22, Feudi di San Gregorio è un punto di svolta per il diritto nazionale che, secondo quanto dichiarato dalla Corte di Giustizia europea, detta regole sulle società non operative che, sotto gli aspetti Iva, non sono conformi alla direttiva.

Protagonista della vicenda è una società considerata non operativa dalle Entrate per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, a cui pertanto è stato negato il diritto alla detrazione Iva. La questione, arrivata in Cassazione, è legata all'applicazione dell'articolo 30 della legge 724/1994, che notoriamente prevede delle limitazioni del diritto alla detrazione dell'Iva per le società di comodo.

In breve, al fine di contrastare le evasioni di imposta, l'articolo 30 introduce una presunzione secondo cui, quando l'importo delle operazioni effettuate da una società nel corso di un periodo d'imposta non raggiunge una determinata soglia (calcolata secondo criteri contenuti nella stessa norma), tale società non può dirsi operativa. Di conseguenza, viene limitato il suo diritto alla detrazione in vari diversi modi:

  • non può ottenere il rimborso, o compensare con altre imposte, l'eccedenza dell'Iva assolta in un esercizio in cui è considerata non operativa;

  • non può riportare il credito Iva all'esercizio successivo, se è considerata non operativa per 3 esercizi consecutivi.

La norma, ampiamente criticata negli anni dalla dottrina nazionale, portata al vaglio dei giudici Ue, è stata bocciat sotto diversi profili: in primis, per incompatibilità con le nozioni di "soggettività passiva Iva" e "attività economica" (articolo 9 della direttiva Iva); in secondo luogo, per incompatibilità con il diritto alla detrazione (articolo 167 della direttiva Iva) e il principio di neutralità.

In ambito Iva, è considerato soggetto passivo chiunque eserciti un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tale attività. Intendendo, per attività economica, ogni attività di produzione, commercializzazione o di prestazioni di servizi, etc., senza che sia rilevante che la stessa sia finalizzata ad un profitto (Cgue, sentenza C-263/15). 

Ciò detto, d'accordo con l'avvocato generale, la Corte prende atto che la qualità di soggetto passivo Iva non è subordinata alla condizione che il valore economico delle operazioni rilevanti ai fini Iva, effettuate da un soggetto, superi una soglia di reddito previamente fissata, la quale corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui lo stesso dispone. Per essere considerato soggetto passivo Iva occorre l'esercizio effettivo di un'attività economica, senza vi siano ricavi minimi da garantire. 

Sotto quest'aspetto l'articolo 30 deve considerarsi incompatibile con l'articolo 9 della direttiva.

Nell'ambito della direttiva Iva nessuna norma subordina il diritto alla detrazione al requisito che l'importo delle operazioni attive, effettuate da un soggetto in un determinato periodo d'imposta, raggiungano una certa soglia. Contrariamente a quanto sostenuto dall'avvocato generale, secondo la Corte, la disposizione nazionale non trova conforto neppure nella sua natura antielusiva. La presunzione di società di comodo -  pur essendo confutabile - basandosi su una mera valutazione del volume delle operazioni rilevanti ai fini Iva, non può considerarsi idonea a dimostrare che il diritto alla detrazione è stato invocato in modo fraudolento o abusivo. Di conseguenza, la norma interna che priva del diritto alla detrazione dell'Iva assolta a monte, a causa dell'importo "insufficiente" delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate a valle, non può dirsi compatibile con l'articolo 167 della direttiva.

Studio Santacroce&Partners

}