Sentenza Corte Giustizia - Iva e società di comodo cosa fare

Sentenza Corte Giustizia - Iva e società di comodo cosa fare

CONDIVIDI SU

Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

Gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia che ha dichiarato illegittimo il divieto per le società di comodo all'esercizio della detrazione Iva si estendono a tutte le posizioni aperte dei contribuenti. 

La sentenza C-341/22 ha stabilito l'incompatibilità della disciplina prevista dall'art. 30 della L. n. 724/1994 per le società di comodo rispetto alle regole che governano il sistema dell'IVA, in quanto violano il diritto unionale sia per quanto riguarda la soggettività passiva che per quanto riguarda il diritto a detrazione dell'imposta.

Dalla portata generale delle pronunce della CGUE e dal valore cogente che esse hanno anche ex tunc, quali garanti dell'interpretazione autentica del diritto unionale, discende un preciso obbligo, per il giudice nazionale, di interpretazione conforme delle leggi nazionali e di disapplicazione delle norme in disaccordo con la statuizioni della Corte. Allo stesso tempo vi è un dovere di adeguamento anche da parte degli Uffici finanziari.

Le conseguenze di questa pronuncia, pertanto, si promanano su tutti i rapporti, non esauriti, in cui ad un contribuente è stato negato il diritto alla detrazione dell'Iva ai sensi dell'art. 30 della L. n. 724/1994. Dal punto di vista pratico i contribuenti dovranno andare ad analizzare la loro singola posizione per vedere come poter utilizzare questa sentenza a loro favore considerando che è differente la posizione di un soggetto che ha ricevuto un PVC da quello che si trova in contenzioso. 

1.PVC

Il contribuente che ha ricevuto un PVC potrebbe in sede di confronto con l'Amministrazione finanziaria o in sede di controdeduzioni allo schema d'atto, ai sensi dell'art. 6.bis comma 3 del Nuovo Statuto del contribuente, richiamare la sentenza C-341/22 e chiedere la disapplicazione della normativa nazionale con lo stralcio del rilievo. 

2. Avviso di accertamento e/o diniego rimborso IVA

Differente la posizione del contribuente che avesse già ricevuto un avviso di accertamento in cui viene contestata la detrazione Iva oppure un diniego ad una istanza di rimborso del credito. In tal caso sarà necessario presentare un'istanza di autotutela ai sensi dell'art. 10 quater let. e) (purchè l'atto sia ancora impugnabile o non sia decorso oltre 1 anno dalla sua definitività) o dell'art. 10 quinquies del nuovo Statuto del Contribuente all'Ufficio che ha emesso l'atto con la quale chiedere l'annullamento per il venir meno del presupposto impositivo.

Se l'Ufficio non interviene in autotutela si dovrebbe impugnare l'atto, se ancora siamo nei termini, oppure il diniego di autotutela.

Ricordiamo infatti che il D.Lgs. 220/2023 sul contenzioso tributario ha inserito nell'elenco degli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. 546/92, alle lettere g-bis) e g-ter), rispettivamente, il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela obbligatoria e il (solo) rifiuto espresso sull'istanza fdi autotutela facoltativa.

 

3. Contezioso
Nel caso in cui il contribuente si trovasse invece con un contenzioso pendente. 
Sarà opportuno depositare in giudizio una memoria ad hoc con la quale evidenziare gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia e chiedere di disapplicare l'art. 30 L. 724/1994 con conseguente accoglimento del ricorso proposto in quanto, essendo venuto meno il presupposto impositivo, l'atto è nullo ed illegittimo.

Si ricorda infine che il giudice potrà anche autonomamente applicare le norme della Direttiva coinvolte secondo il significato e la portata attribuitale dalla CGUE, disapplicando l'art. 30 L. 724/1994 ed accogliendo il ricorso presentato dal contribuente.

 

RIASSUMENDO

PVC
Il contribuente potrà far valere il proprio diritto con l'Amministrazione finanziaria in sede di contraddittorio o con le controdeduzioni allo schema d'atto ex art. 6.bis comma 3 L. 212/2000

 

 

AVVISO DI ACCERTAMENTO
Il contribuente dovrà presentare una istanza di autotutela ai sensi dell'art. 10 quater let. e) o dell'art. 10 quinquies L. 212/2000 con cui chiede l'annullamento atto. L'autotutela non sospende i termini per il ricorso.

 

 

CONTENZIOSO
Il contribuente dovrà depositare un giudizio una memoria ad hoc con la quale evidenziare gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia.

 

Studio Santacroce & Partners

 

 

 

}