Fatture elettroniche, consultazione senza obbligo di adesione

Fatture elettroniche, consultazione senza obbligo di adesione

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Di Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro

Dal prossimo 20 marzo accesso, senza necessità di previa adesione, al servizio di consultazione ed acquisizione sia delle fatture elettroniche, attive e passive trasmesse e ricevute tramite SdI, dei loro duplicati informatici e dei dati fattura: tutti i contribuenti, non solo operatori economici ma anche consumatori finali e soggetti, diversi dalle persone fisiche, non titolari di partita Iva, potranno così non solo recuperare i file di interesse, senza dovere sottoscrivere un apposito accordo di servizio con le Entrate, ma consultarli anche se ricevuti prima dell'esplicita adesione al servizio ora abrogata risalendo indietro nel tempo sino a due anni precedenti per le fatture elettroniche e a otto anni per i dati fattura. Ciò permetterà un recupero del pregresso, se necessario, da parte dei contribuenti interessati. Modificando il provvedimento direttoriale n. 433608 del 24 novembre 2022, con cui nel dettare le regole tecniche in materia di emissione e ricezione della e-fattura sostituendo integralmente il previgente atto datato 30 aprile 2018, con il provvedimento n. 105669, datato 8 marzo e pubblicato l'11 marzo, l'Agenzia delle entrate esclude tuttavia la possibilità per i consumatori finali di avvalersi del servizio di consultazione delegando l'accesso e la visualizzazione ad un intermediario abilitato; estende invece anche ai soggetti diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA, e quindi agli enti non commerciali, il servizio di registrazione dell'indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche.

 

Adesione

La procedura del servizio di consultazione e acquisizione è stata adeguata alla previsione normativa contenuta all'articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 145 del 2023, con cui è stata disposta la modifica dell'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 127 del 2015 per consentire ai consumatori finali di accedere alle proprie fatture, nonché di verificare la correttezza delle stesse, senza la necessità preventiva richiesta di adesione al servizio gratuito dell'Agenzia delle entrate. Tenuto conto della prevista memorizzazione da parte delle Entrate delle fatture e dei relativi dati per un periodo, rispettivamente, di due e otto anni, tutti i contribuenti, anche soggetti passivi IVA, dal 20 marzo avranno la possibilità di riscontrare quanto ricevuto e trasmesso come file di fatturazione elettronica andando a ritroso di due anni, mentre per i dati fattura, e quindi per il riepiologo dei dati fiscalmente rilevanti ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità, si potranno visualizzare le informazioni sino al 31 dicembre dell'ottavo anno precedente e quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

 

Intermediari

La consultazione e l'acquisizione di fatture, duplicati e dati è consentita anche agli intermediari abilitati, appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente. È invece preclusa agli intermediari chiamati ad operare nell'interesse di consumatori finali. 

 

Indirizzo telematico

Gli enti non commerciali, analogamente ai soggetti passivi IVA, potranno utilizzare il servizio di registrazione indicando a SdI il canle e l'indirizzo telematico preferito per la ricezione di file. In questo caso, le fatture elettroniche e le note di variazione verranno veicolate attraverso il canale e all'indirizzo telematico registrati, indipendentemente da quanto compilato dal fornitore nel campo "CodiceDestinatario".

Studio Santacroce & Partners

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