Riduzione dei termini di accertamento preclusa per il gruppo Iva e i suoi aderenti. Con la risposta 69/2024 del 12 marzo l'agenzia delle Entrate ha fornito questo importante chiarimento a seguito dell'istanza di interpello presentata da una società partecipante a un gruppo Iva che, nell'ambito della propria attività, ha eseguito tutti gli adempimenti previsti dalla norma per poter fruire della riduzione dei termini dell'accertamento, quali garantire la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro.
Il gruppo Iva è un soggetto passivo d'imposta collettivo costituito a seguito di un'opzione esercitat da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. A seguito della costituzione, gli aderenti al gruppo perdono l'autonoma soggettività ai fini Iva, e si costituisce un nuovo soggetto d'imposta dotato di un proprio numero di partita Iva, con l'effetto che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate o ricevute da uno dei soggetti partecipanti al gruppo Iva, avendo come controparte un soggetto non partecipante al gruppo, si considerano effettuate (o acquisite) dal gruppo stesso.
Gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell'imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili, gravano solo in campo al gruppo Iva e sono assolti dal "rappresentante del gruppo"; mentre gli adempimenti inerenti la documentazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere dal gruppo, possono essere assolti dal rappresentante del gruppo opure dai singoli partecipanti, alternativamente e indifferentemente.
È rimessa quindi agli interessati la scelta di individuare il soggetto che deve farsi carico dell'osservanza dei citati obblighi, secondo i modelli organizzativi ritenuti più adeguati, accentrando gli adempimenti in capo al rappresentante del gruppo, oppure demandandone l'esecuzione a ciascun partecipante per le proprie operazioni: in tale seconda ipotesi, la contabilità tenuta da ciascun partecipante costituirà una sorta di registro sezionale, le cui risultanze confluiranno nelle liquidazioni periodiche di gruppo.
È chiaro quindi che la riduzione dei termini di accertamento ex articolo 3 del Dlgs 127/2015 non è applicabile al gruppo Iva, in quanto, se da un lato i suoi membri non possono considerarsi "soggetti passivi d'imposta" ai fini Iva, venendo tale qualificazione assunta dal gruppo stesso, dall'altro il gruppo Iva è di per sé irrilevante ai fini delle imposte sui redditi, non prestando alcuna dichiarazione per i suoi partecipanti, né è legittimato a manifestare una qualche volontà dei propri partecipanti in tale ambito.