False fatture, detrazione Iva a rischio se c'è consapevolezza della frode

False fatture, detrazione Iva a rischio se c'è consapevolezza della frode

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Di Lodoli Lorenzo, Polsinelli Federica, Amici Giulia

Sarà a rischio la detrazione Iva in caso di applicazione del reverse charge a operazione astrattamente imponibili quando il cessionario era consapevole della frode. A questi sarà applicabile l'aumento della sanzione per utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode. Il Dlgs sulle sanzioni tributarie approvato in prima lettura dal Governo innova le disposizioni in caso di frode, intervenendo sugli articoli 6, comma 9-bis. 3 e 5, comma 4-bis del Dlgs 471/1997 con due differenti criteri.

Le modifiche al comma 9-bis. 3 confermano la possibilità, per il cessionario/committente, debitore dell'imposta, di correggere l'errore commesso e recuperare l'imposta non detratta, una nota di variazione entro un anno (articolo 26, comma 3, Dpr 633/1972); in alternativa - in sostituzione dell'istanza di rimborso di cui all'articolo 21 del Dlgs 546/1992 - con una domanda di restituzione dell'imposta dovuta a pena di decadenza, entro due anni dal suo versamento o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (articolo 30-ter, comma 1, Dpr 633/1972). 

Resta però la sanzione in caso di errori commessi riferiti ad operazioni inesistenti anche in caso di non consapevolezza: con la riscrittura del secondo periodo del comma 9-bis. 3, la sanzione per l'ipotesi di operazioni inesistenti, "anche ove astrattamente imponibili", passa da una quota variabile tra 5% e 10% dell'imponibile a una fissa del 5%, sempre con un minimo di 1.000 euro. 

Resta l'ultima parte della disposizione in esame secondo cui, in caso di irregolare applicazione del reverse charge in presenza di operazioni inesistenti "astrattamente" imponibili, non si può applicare, quando è provata la consapevolezza della frode in capo al cessionario/committente, la sanzione attenuata (ora del 5%), ma va applicato il regime più gravoso previsto all'articolo 6, comma 6, primo periodo dello stesso decreto. 

La legge di Bilancio 2023 (la 197/2022) aveva aggiunto un passaggio al comma 9-bis 3 dell'articolo 6 del Dlgs 471/1997, sanzionando tali comportamenti quando è provato che il cessionario era consapevole della frode collegata all'operazione. In tali casi si applica la sanzione per illegittima detrazione dell'imposta operata dal cessionario (articolo 6, comma 6 primo periodo).

Seguendo l'interpretazione data della Gdf (circolare 10 ottobre 2023), in caso di applicazione dell'inversione contabile a operazioni inesistenti astrattamente imponibili, non si può riconoscere il diritto alla detrazione Iva se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la sua operazione si inseriva in un disegno fraudolento;

  2. il cessionario era consapevole dell'indicazione in fattura di un fornitore fittizio e contestualmente non è riuscito a fornire la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo Iva. 

Molto interessante è invece la modifica del comma 4-bis dell'articolo 5, che riguarda l'aumento della sanzione in caso di dichiarazione Iva infedele con utilizzo di fatture inesistenti. In tal caso si può aumentare la sanzione prevista dal comma 4 dell'articolo 5 (che è stata ridotta dal 90% al 70%) dalla metà sino al doppio. 

La novità è la condizione per applicare questo aumento da parte degli uffici: si può colpire il cessionario o il committente di cui è "provata la compartecipazione alla frode". Quindi gli uffici non possono applicare l'aumento "automaticamente", come spesso in questi anni, quando contestano l'indetraibilità dell'Iva per utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, ma devono dimostrare una partecipazione attiva alla frode da parte del cessionario o del committente. Si va oltre la semplice consapevolezza della frode.

Senza tale prova, la sanzione sarà quella del comma 4 (70%) e gli uffici potranno valutare la riduzione per sproporzione, prevista dal comma 4 dell'articolo 7 del Dlgs 472/1997, sinora spesso negata sul presupposto che il legislatore avesse previsto una sanzione ad hoc (e quindi già di per sè proporzionata). 

Studio Santacroce & Partners

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