Sulle violazioni relative alle esportazioni (articolo 7, Dlgs 471/1997), i principali interventi dal Dlgs sanzioni approvato in prima lettura dal Governo comportano da una parte il passaggio da una sanzione proporzionale variabile, con una forbice tra un minimo e un massimo, a una proporzionale fissa per le esportazioni; dall'altra parte, la sanzionabilità anche delle cessioni intracomunitarie non imponibili se i beni non pervengano nell'altro Stato entro 90 giorni dalla consegna.
Quanto al primo aspetto, sono modificati i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 7. Il comma 1 sanziona con il 50% del tributo (e non più dal 50% al 100%) chi effettua cessioni di beni senza addebito d'Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b) e b-bis), Dpr 633/1972, senza trasportare o spedire il bene fuori dal territorio Ue, rispettivamente entro 90 o 180 giorni dalla consegna.
Chiunque, in base al comma 3, effettua operazioni senza addebito d'Iva senza dichiarazione d'intento sconterà una sanzione non più dal 100 al 200% del tributo, ma fissa al 70%.
Stessa modifica nel comma 5, per chi indica quantità o qualità o corrispettivi diversi da quelli reali in fatture o dichiarazioni in dogana su cessioni all'export.
Niente novità su altri aspetti come modalità di regolarizzazione, soggetti che rispondono delle violazioni e importo su cui applicare la percentuale.
Nuova fattispecie sanzionatoria, invece, nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, per punire con la medesima sanzione chi effettua cessioni intraUe non imponibili ex articolo 41, comma 1, lettera a), Dl 331/1993, se il bene è trasportato in altro Stato ue, ma non vi risulta pervenuto entro 90 giorni dalla consegna. In sostanza, a partire dalla comune non imponibilità, si estendono per analogia alle cessioni intraUe sanzione e termine di fuoriuscita del bene dal territorio unionale. La scelta non pare in linea con la normativa di riferimento: l'espresso riferimento ai 90 giorni è contenuto solo nell'articolo 8, Dpr 633/1972 (e non nell'articolo 41, Dl 331/1993). Si evidenzia pure che la Cgue (causa C-84/09) ha chiarito che la qualificazione di un'operazione quale cessione o acquisto intracomunitario non può dipendere dall'osservanza di un termine preciso entro il quale dovrebbe avere inizio o concludersi il trasporto del bene ceduto o acquisito. Occorre invece solo stabilire un nesso temporale e sostanziale tra la cessione del bene di cui trattasi e il trasporto dello stesso, nonché una continuità nello svolgimento dell'operazione. Il Legislatore, con la modifica normativa, sembrerebbe avere individuato in 90 giorni detto nesso temporale.
La sanzione non si applica se entro 30 giorni dalla consegna si esegue il versamento dell'Iva.