Si chiarisce ulteriormente la discrimine tra i due tipi di credito. Il Dlgs sanzioni approvato in prima lettura dal Governo interviene nell'ambito dei crediti indebitamente contestati distinguendo il genus dei crediti non spettanti da quello degli inesistenti e rimodulando le relative sanzioni.
La questione dei crediti d'imposta e, nello specifico, la distinzione tra il concetto di inesistenza e di non spettanza è, come noto, da tempo molto dibattuta.
La legge delega fiscale (legge 111/2023), tenuto conto di questi profili d'incertezza, connessi in particolare alla non chiara delimitazione giuridica tra crediti "non spettanti" e "inesistenti", aveva previsto all'articolo 20, comma 1, lettera a, numero 5, "una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensanzione di crediti di imposta non spettanti e inesistenti".
Il Dlgs sanzioni interviene su due diversi profili, da una parte rimodulando le sanzioni applicabili per entrambe le fattispecie e dall'altra intervenendo sulle definizioni di crediti non spettanti e inesistenti cercando una distinzione più rigorosa.
SANZIONI
Rispetto al primo aspetto si interviene sui commi 4 e 5 dell'articolo 13 Dlgs 471/1997, modificando la sanzione amministrativa prevista sia per l'uso di crediti non spettanti che diventa pari al 25% del credito utilizzato (non più 30%) sia per l'utilizzo di crediti inesistenti che diventa pari al 70% del credito utilizzato (non più dal 100 al 200%). Col comma 5-bis dell'articolo 13 Dlgs 471/1997, è poi prevista un'aggravante, con l'aumento della sanzione richiamata nel comma 5 dello stesso articolo nel caso in cui i fatti a fondamento del credito siano oggetto di rappresentazioni fraudolente.
NON SPETTANTI E INESISTENTI
Relativamente invece alla distinzione tra crediti non spettanti e crediti inesistenti il decreto interviene riscrivendo e modificando i commi 4 e 5 e inserendo il comma 5-bis nel Dlgs. 471/1997.
I non spettanti, che il decreto definisce i crediti diversi da quelli ritenuti inesistenti, sono fondati su fatti reali, non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari di qualità o usati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti oppure, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella prevista.
Pertanto, vi rientrano i casi di mancanza di visto di conformità o il caso dello splafonamento.
Resta non chiara, a oggi, la dizione della norma nella parte in cui dichiara non spettanti i crediti "per il difetto di specifici elementi o particolari qualità".
Vi potrebbero rientrare i crediti fondati su spese effettivamente sostenute ma non riconosciute come agevolabili per interpretazioni differenti delle norme. A oggi, questi crediti vengono spesso contestati dagli Uffici come inesistenti ( si pensi alla problematica dei crediti da R&S).
Viene poi introdotta, nel nuovo comma 4, una definizione di crediti spettanti che sono quelli fondati sulla base di fatti reali, rientranti nella disciplina attributiva, nonché usati in misura e con le modalità stabilite dalla stessa, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che questi non siano previsti a pena di decadenza ( o nella ricorrenza di alcuni ulteriori circostanze rilevanti ai fini delle sanzioni amministrative) e che la violazione sia rimossa entro un anno dalla sua commissione.
In tal caso vi sarebbe solo una sazione di 250 euro.
La definizione di credito inesistente è identica alla precedente ed è contestato quando manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo. Viene però eliminato il riferimento al fatto che l'inesistenza non è riscontrabile coi controlli formali.
Infine, viene aggiunta, come detto, un'aggravante per i crediti inesistenti (comma 5-bis) nel caso in cui i fatti materiali fondanti il credito siano oggetto di rappresentazioni e comportamenti fraudolenti.
ATTI DI RECUPERO DEL CREDITO
In ultimo la normativa dei crediti deve essere letta con le novità previste dal Dlgs 13/2024, che ha introdotto nel Dpr 600/1973 l'articolo 38-bis e una nuova disciplina organica che riguarda gli atti di recupero del credito.
In particolare, gli atti di recupero dei crediti di imposta sottoscritti dopo il 30 aprile 2024 potranno essere definiti in via agevolata con il versamento delle sanzioni al terzo (possibilità estesa finalmente anche ai crediti inesistenti), vi sarà per tutti l'iscrizione a ruolo straordinaria e il recupero dovrà essere effettuato per i non spettanti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, per gli inesistenti entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo in compensazione.