Il Dlgs sanzioni approvato in prima lettura dal Governo prevede, in materia di imposta sul valore aggiunto, una generale riduzione delle sanzioni. Questa riduzione interessa sia l'omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale sia la presentazione di una dichiarazione infedele sia la richiesta di rimborso del credito Iva in assenza dei presupposti previsti dall'articolo 30 del Dpr 633/1972.
SANZIONI RIDETERMINATE
Più in dettaglio, viene rideterminata la sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale, per la quale non è più prevista la possibilità di applicare la sanzione dal 120% al 240% delle imposte, ma una sanzione base del 120%. Viene anche meno la disposizione che prevede la riduzione alla metà della sanzione proporzionale, in caso di dichiarazione trasmessa entro il termine per quella dell'anno successivo.
È prevista, infatti, l'applicazione di una sanzione base e non più una forbice cui far riferimento, anche in caso di presentazione di dichiarazione infedele: infatti, al posto dell'attuale sanzione che va dal 90 al 180% dell'imposta, la nuova sanzione prevista per la presentazione di una dichiarazione infedele sarà pari al 70%, la stessa che potrà essere irrogata in caso di errata o omessa fatturazione.
FAVORIRE LA COMPLIANCE
Una novità interessante è prevista dai nuovi commi 1-bis e 4.1 che verranno introdotti nell'articolo 5 del Dlgs 471/1997, che premiano di fatto il comportamento attivo del contribuente, nella logica di favorire la compliance e la correzione spontanea delle violazioni commesse, con il ricorso al ravvedimento operoso e la contestuale applicazione di sanzioni più basse rispetto alle attuali e a quelle che si renderanno applicabili dopo i controlli dell'amministrazione.
È prevista, infatti, l'applicazione di una sanzione, aumentata del triplo o del doppio a seconda che la violazione sia l'omessa presentazione della dichiarazione o la presentazione di una dichiarazione Iva infedele, parametrata però alla sanzione prevista per l'omesso versamento. Sanzione anch'essa oggetto di riduzione perché, in luogo del'attuale 30% dell'imposta non versata, è stata rideterminata in misura pari al 25% dell'imposta non versata.
La formulazione dei nuovi commi prevede che, se la dichiarazione omessa è presentata con un ritardo superiore a 90 giorni, ma non oltre i termini per l'accertamento - prima, comunque, che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo -, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata come sopra indicato.
Inoltre, in caso di Iva richiesta a rimborso senza i presupposti individuati dall'articolo 30 del decreto Iva, la sanzione parametrata all'importo del credito rimborsato scende dal 30 al 25%.
NIENTE FAVOR REI
Si badi che, per espressa previsione normativa (anche se sul punto la disposizione non ci sembra in linea con i principi dell'ordinamento nazionale e comunitario), non opera il favor rei e, quindi, le sanzioni così determinate si applicano unicamente alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Pertanto, in sede di ravvedimento per le violazioni pregresse, occorrerà far riferimento alle sanzioni oggi previste dalla norma.
Infine, come si legge nell'articolo sotto, importanti novità si hanno nella riformulazione dell'articolo 6, comma 6 del Dlgs 471/1997, in quanto è previsto che la sanzione per infedele dichiarazione assorbirà la sanzione per indebita detrazione commessa in sede di liquidazione periodica.