Tempi più stretti per regolarizzare le fatture errate

Tempi più stretti per regolarizzare le fatture errate

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Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

Estensione della sanzione fissa alle ipotesi di errata fatturazione con Iva di operazioni esenti, non imponibili o non soggette, detrazione limitata alla sola imposta dovuta e riduzione da quattro mesi a uno della tempistica concessa al cessionario/committente per regolarizzare l'omessa o irregolare fatturazione ed evitare la sanzione.

Sono queste le due novità che saltano all'occhio leggendo l'articolo 6, commi 6 e 8, Dlgs 471/97 riformulati dal decreto attuativo della legge Delega nel più ampio quadro di revisione del sistema delle sanzioni. 

Sul tema delle violazioni relative all'illegittima detrazione derivante da errata fatturazione, il legislatore ha dovuto chiarire i dubbi derivanti dall' "imprecisa" espressione normativa "applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva".

La stessa Amministrazione finanziara aveva cambiato più volte idea sul punto, includendo inizialmente anche le operazioni esenti, non imponibili e non soggette, per poi adottare la linea più restrittiva della Cassazione diretta a considerare solo quelle con applicazione di aliquota superiore a quella dovuta.

Modificando il comma 6, si risolve la diatriba interpretativa a favore della lettura estensiva della norma: in capo al cessionario/committente si applicherà la sanzione fissa nelle ipotesi in cui il cedente ha fatturato con Iva non dovuta o più Iva del dovuto.

Sul diritto alla detrazione, invece, la norma non fa concessioni. Il diritto alla detrazione resta ancora all'imposta effettivamente dovuta e non a quella fatturata.

Il che equivale a dire che, se il fornitore ha erroneamente considerato soggetta a Iva un'operazione esente, il cessionario, che ha detratto l'imposta, deve provvedere a regolarizzare l'importo dell'Iva impropriamente detratta, oltre a versare la sanzione compresa fra 250 e 10 mila euro. Sul punto, restano i dubbi della legittimità di una norma con natura sanzionatoria di disciplinare aspetti sostanziali legati alla detrazione che dovrebbero avere, come unica fonte, l'articolo 19 e seguenti del Dpr 633/72.

L'altra modifica riguarda il comma 8. Si tratta delle ipotesi in cui, pur essendo stata effettuata un'operazione rilevante ai fini Iva, il cessionario/committente non riceve la fattura o la riceve errata. 

In caso di omissione, la nuova norma riduce i tempi entro i quali il cessionario/committente può regolarizzare l'operazione senza incorrere in sanzioni, passando dai precedenti quattro mesi dell'effettuazione dell'operazione (più un mese per regolarizzare) al mese dopo quello in cui la fattura doveva essere emessa.

In caso di errata fatturazione, invece, il termine per regolarizzare non è più vincolato alla registrazione della fattura d'acquisto ma alla data in cui la fattura irregolare è stata emessa ("entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata emessa la fattura irregolare").

Anche in questo caso i tempi per la comunicazione alle Entrate dell'irregolarità si riducono di molto, considerando che, anche per problemi derivanti dalla SdI, il momento della ricezione della fattura può slittare rispetto a quello della sua emissione. 

Studio Santacroce & Partners

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