Archiviazione elettronica Ue

Archiviazione elettronica Ue

CONDIVIDI SU

Di Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro

Riconoscimento a livello unionale di effetti giuridici e ammissibilità come prova in un giudizio per dati elettronici, documenti elettronici e documenti cartacei digitalizzati, quando conservati mediante un servizio di archiviazione elettronica; se la conservazione viene effettuata avvalendosi di un prestatore di servizi qualificato, dati e documenti godono della presunzione di integrità e autenticità per tutto il periodo di conservazione legale o contrattuale, spostando l'onere probatorio di fornire la prova contraria sulla controparte.

Con il regolamento e-Idas2 approvato dal Parlamento europeo il 29 febbraio, atteso in Gazzetta ufficiale entro marzo, si è intervenuti sul regolamento 910/2014 aggiungendo ai servizi fiduciari anche l'archiviazione elettronica qualificata di dati e documenti, sinora limitata alla conservazione di firme e sigilli elettronici e dei loro certificati. Una rivoluzione nell'atteggiamento del legislatore unionale, e per l'effetto nelle legislazioni nazionali degli Stati membri, con una attenzione nuova al mantenimento nel tempo delle informazioni, così da garantire il valore probatorio di dati e documenti per tutta la durata del periodo di conservazione. 

La previsione di un servizio fiduciario europeo punta all'armonizzazione della disciplina, oggi frammentata. In questo eccelle sicuramente l'esperienza italiana, caratterizzata da requisiti stringenti, funzionali ad assicurare pieno valore probatorio e opponibilità a terzi del contenuto documentale su supporto informatico: sia la disciplina primaria contenuta nel Cad - Codice dell'amministrazione digitale che quella regolamentare di cui alle linee Guida Agid su formazione e gestione documentale, individuano infatti nell'invio ad un sistema di conservazione certificato a norma il requisito essenziale e imprescindibile per validamente avvalersi di un documento informatico, garantendone i requisiti di autenticità, integrità, immodificabilità, leggibilità, reperibilità e data certa necessari al riconoscimento di un pieno valore probatorio. 

Il regolamento e-Idas2 individua il perimetro oggettivo di applicazione ricomprendendo i dati elettronici, i documenti elettronici creati in forma elettronica oltre ai documenti cartacei che sono stati scannerizzati e digitalizzati.

Viene poi definito un quadro giuridico unitario per i servizi di archiviazione elettronica, individuandone anche effetti differenziati a seconda del servizio sia qualificato o meno: se non ci si avvale di un prestatore qualificato, il giudice potrà in maniera discrezionale riscontrare la presena delle caratteristiche del documento informatico ai fini della sua valenza probatoria; se si utilizza invece un servizio qualificato, la presunzione che accompagna il documento sposta sulla controparte l'onere di provarne l'eventuale disconoscimento. 

In atteda degli atti di esecuzione, oltre ad essere forniti da prestatori di servizi fiduciari qualificati, si devono utilizzare procedure e tecnologie in grado di garantire la durabilità e la leggibilità dei dati elettronici e dei documenti elettronici oltre il periodo di validità tecnologica e almeno per tutto il periodo di conservazione legale o contrattuale.

Inoltre, deve essere assicurata la protezione dal rischio di perdita e alterazione, rilasciando una relazione automatizzata, sottoscritta dal prestatore del servizio di archiviazione elettronica qualificato, in cui si conferma che dati e documenti godono della presunzione di integrità.

Studio Santacroce & Partners

}