Con l'estensione degli avvisi di accertamento esecutivi vi sono inevitabili effetti anche sulle misure cautelari ai fini della successiva riscossione.
Lo schema di decreto attuativo della riscossione ha infatti, come già visto, esteso l'accertamento esecutivo agli avvisi di recupero dei crediti d'imposta e delle agevolazioni non spettanti, agli atti di irrogazione sanzioni e agli atti relativi alle imposte indirette sui trasferimenti. Ne consegue che l'agente della riscossione competente, che ha ricevuto l'affidamento delle somme da parte dell'ente creditore, avrà la possibilità di porre in essere alcune procedure a garanzia per il soddisfacimento del proprio credito e procedure ad espropriazione forzata senza la necessità di notificare la preventiva cartella di pagamento.
L'agenzia delle Entrate Riscossione, nel momento in cui riceve il credito, è infatti autorizzat a disporre delle misure cautelari quali: il fermo di beni mobili registrati (del debitore o dei coobbligati articolo 86 Dpr 602/1973) e/o l'iscrizione di ipoteca sugli immobili (del debitore o dei coobbligati articolo 77 del Dpr 602/1973).
FERMO DEI BENI MOBILI REGISTRATI
Il fermo amministrativo è l'atto con cui si dispone, il blocco dei veicoli intestati al debitore. La disciplina attuativa relativa all'istituto in esame è contenuta nel DM 503/1998, e riguarda gli autoveicoli iscritti in pubblici registri. In particolare con il fermo si procede al blocco del mezzo attraverso l'iscrizione al Pra con la conseguenza che chi circola con il veicolo sottoposto a fermo è soggetto alla sanzione dell'articolo 214, comma 8, del Dlgs 285/92. Non sono previsti limiti quantitativi ma vi sono limiti legati alla strumentalità del veicolo rispetto all'attività o alla professione. Onere della prova che ricade sul contribuente.
Per evitare che sia emesso un fermo amministrativo il contribuente può presentare un'istanza di rateizzazione ex articolo 19 del Dpr 602/73 all'agente di riscossione.
ISCRIZIONE DI IPOTECA
In presenza di avvisi di accertamenti esecutivi (articolo 29 del Dl 78/2010), se gli importi non siano pagati entro il termine per il ricorso, decorsi trenta giorni, vengono trasmessi all'agenzia delle Entrate Riscossione, che può iscrivere una ipoteca.
L'ipoteca esattoriale è una misura cautelare adottabile dall'agente della riscossione in base all'articolo 77 del DPr 602/73 ed è iscritta per un importo pari al doppio del credito per cui si procede.
L'agenzia delle Entrate Riscossione, se l'ipoteca non è iscritta decorso un anno dalla notifica dell'accertamento esecutivo, deve preventivamente notificare l'intimazione ad adempiere ex articolo 50 del Dpr 602/73.
Essa può essere adottata solo se il credito per cui si procede non è complessivamente inferiore a 20 mila euro e deve essere applicata sugli immobili di proprietà del contribuente.
Anche in questo caso per evitare l'iscrizione di ipoteca il contribuente può chiedere la dilazione ex articolo 19 del Dpr 602/73 all'agente della riscossione. L'ipoteca, in presenza di una richiesta di dilazione, potrà essere adottata solo se la dilazione non viene accolta o se dovesse decadere dalla stessa.
È possibile eviatare l'applicazione dell'ipoteca nel caso in cui l'immobile fa parte di un fondo patrimoniale in base all'articolo 170 del Codice civile.
In tal caso, in sede giudiziale, sarà onere del contribuente dimostrare che l'ipoteca non è iscrivibile in quanto il debito per il quale si procede è estraneo ai bisogno della famiglia.
A livello giudiziale si evidenzia che in base all'articolo 19 del Dlgs 546/92 sia l'iscrizione dell'ipoteca che il fermo amministrativo sono impugnabili innanzi alla Corte di giustizia competente per far valere sia vizi propri sia per contestare eventuali atti presupposti non ricevuti dal contribuente.
Infine si evidenzia che l'articolo 19 del Dpr 633/1972 prevede che l'ottenimento da parte del contribuente della dilazione non causa automaticamente il venir meno del fermo amministrativo e dell'iscrizione di ipoteca che sia già stata disposta dall'agente della riscossione.
Il particolare procedimento previsto per l'iscrizione di tali misure nei pubblici registri - e cioè la notifica del preavviso e il decorso del termine di 30 giorni senza che sia intervenuto l'adempimento del debito - riconosce la possibilità che il debitore valuti e decida che sia per lui più conveniente adempiere anziché subire le misure successive.