Per pignorare non occorre l'ok del giudice

Per pignorare non occorre l'ok del giudice

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

La fase dell'espropriazione forzata esattoriale è sempre un momento particolarmente complesso per i contribuenti.

Ricordiamo infatti che l'articolo 45 del Dpr 602/1973 prevede hce l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme affidatagli dai singoli enti attraverso i ruoli e gli avvisi di accertamento esecutivi.

Nell'esecuzione forzata di crediti tributari, le operazioni che normalmente sono eseguite dagli ufficiali giudiziari sono demandate ad Agenzia delle Entrate - Riscossione (articolo 49, comma 3, del Dpr 602/73), che procede, senza l'intervento o l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, al pignoramento dei beni fino alla loro successiva vendita.

I pignoramenti sono di tre differenti tipi potendo essere effettuati su beni mobili, sugli immobili o presso terzi creditori del debitore (secondo la procedura semplificata prevista dall'articolo 72-bis del Dpr 602/73). 

In particolare con riferimento al pignoramento presso terzi ricordiamo che è stata introdotta una novità con la legge di Bilancio 2024 per garantire una riscossione più rapida ed efficace. In caso di pignoramento presso terzi, l'articolo 75-bis del Dpr 602/1973 prevede che l'agente della riscossione, prima di procedere al pignoramento contestualmente all'adozione di azioni esecutive e cautelari, possa chiedere ai terzi debitori del soggetto iscritto al ruolo di indicare per iscritto le cose e le somme da loro dovute, assegnando per la risposta un termine non inferiore a 30 giorni dalla richiesta. 

In caso positivo, i beni o le attività sono destinati all'esecuzione senza che sia necessario l'intervento del giudice dell'esecuzione. 

Gli agenti della riscossione, al fine di verificare i beni da sottoporre a pignoramento, hanno alcuni poteri particolari come la possibilità di accedere ai dati dell'archivio finanziario presso l'Anagrafe tributaria dove vi sono anche i dati trasmessi dagli intermediari finanziari e ai dati posseduti dagli uffici pubblici.

Studio Santacroce & Partners

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